Separazione: mantenimento figli maggiorenni


Separazione: persista l'obbligo di mantenimento in favore dei figli anche dopo il raggiungimento della maggiore età
Separazione: mantenimento figli maggiorenni
In relazione al mantenimento dei figli maggiorenni è bene premettere che il concetto di mantenimento si estende ben oltre quello di semplice appagamento delle esigenze alimentari ma si allarga fino a comprendere tutte le necessità abitative, sportive, scolastiche, sanitarie e sociali di cui i figli necessitano.
Con l'entrata in vigore della riforma, non è mutato l'orientamento giurisprudenziale che in precedenza prevedeva l'obbligo di mantenimento dei figli fino alla loro maturità economica, quindi, ben oltre, il compimento della maggiore età.
Tuttavia, come spesso accade, il dettato normativo non è molto chiaro e si presta a molte critiche ed interepretazioni che spesso si trasformano in liti giudiziarie proprio sul significato della parole usate dal legislatore.
Infatti, l'articolo 155 quinquies del codice civile non dice espressamente che il Giudice deve disporre l'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiori, ma usa la più ambigua locuzione "può disporre". Non è certo necessario soffermarsi sulla differenza la il concetto di discrezionalità (può disporre) e dovere (deve disporre).
Non è pertanto chiaro cosa volesse intendere il legislatore con la sua formulazione codicistica. I giuristi ritengono che al giudice sia stato attribuito il compito di eseguire una valutazione sulle concrete condizioni del figlio maggiorenne per il quale si chiede l'assegno ed, in base alla valutazione, decidere se concedere o meno l'assegno, nonché la sua misura.
Preso atto che l'attuale orientamento giurisprudenziale ritiene che sussista l'obbligo di continuare a mantenere i anche dopo il raggiungimento della maggiore età, sarà opportuno valutare la durata di tale impegno.
L'obbligo di corresponsione dell'assegno in favore dei figli maggiorenni non cessa automaticamente col raggiungimento dell'autonomia economica del discendente, ma perdura fino a quando il genitore gravato dall'obbligo non dimostri giudizialmente che il figlio ha raggiunto la sua indipendenza economica, ovvero, che il mancato raggiungimento dipenda da sua espressa volontà o da un atteggiamento colpevole ed ingiustificato, quale quello di un figlio che, ad esempio, rifiuta le proposte di lavoro.
Sostanzialmente, l'obbligo di mantenimento cessa solo per effetto di una decisione giudiziale. Quindi, l'interessato, attraverso il suo legale di fiducia, dovrà formulare espressa domanda al Tribunale il quale sarà l'unico Organo legittimato a porre fine all'obbligo a carico del genitore.

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di Avv. Giampaolo Pisano

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