Separazioni e divorzi: negoziazione assistita


Qual è l’iter per raggiungere una soluzione consensuale di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni già stabilite?
Separazioni e divorzi: negoziazione assistita
L’articolo 6 del d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014, disciplina la convenzione di negoziazione assistita da parte degli avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio precedentemente stabilite; Istituto sintomatico della tendenza, attualmente prevalente, ad una composizione stragiudiziale di interessi, cui viene riconosciuta pari tutela rispetto a quella giudiziaria, attraverso una procedura caratterizzata dalla semplicità e celerità.

Quello della negoziazione assistita nell’ambito del diritto di famiglia, in quanto non sottoposta ai tempi della fissazione dell’udienza presidenziale, è un istituto che produce il duplice effetto di deflazionare il carico dei Tribunali, e di ridurre notevolmente i tempi per raggiungere la conclusione di un accordo (la procedura, infatti, impone l’osservanza di tempi ristretti), rilevando, nel contempo, anche sul piano economico.
Infatti, oltre ad essere esente dal pagamento del contributo unificato, qualora, come di qui a breve si dirà, contenga cessioni e/o costituzioni di diritti immobiliari, accede agli stessi benefici di legge concessi ai procedimenti giudiziari in materia familiare.
Conseguentemente, stante la piena equiparazione degli effetti dell’accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita ai provvedimenti giudiziali di separazione e divorzio, tali accordi sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, così come saranno esenti da tributi anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nella separazione.

Entrando nel merito, la legge stabilisce che ogni coniuge che intende avvalersi della negoziazione debba essere assistito da almeno un avvocato al fine "di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio (...) di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio".

Va, preliminarmente, evidenziato che la c.detta legge sul "divorzio breve" (L. 11/05/2015, n. 55), pur lasciando immutato il requisito della separazione ininterrotta, ha modificato sensibilmente i tempi per la proposizione dello scioglimento del matrimonio (se celebrato col solo rito civile) o della cessazione degli effetti civili del matrimonio (se celebrato col rito concordatario): ci si potrà divorziare dopo 6 mesi nell’ipotesi in cui la separazione sia stata consensuale e dopo 12 mesi, in caso di separazione giudiziale; termini, entrambi decorrenti, anche in caso di mutamento della separazione da giudiziale in consensuale, dalla data di comparizione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale..

Le sottoscrizioni dell’accordo vengono autenticate dagli Avvocati, ma nell’ipotesi in cui venga trasferita la proprietà di beni immobili, o vengano trasferiti, costituiti o modificati diritti reali su immobili, o compiuti gli atti previsti dall’art. 2643 c.c., ai fini della trascrizione, occorre che le sottoscrizioni del processo verbale di accordo vengano autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L’accordo stragiudiziale, redatto in forma scritta, a pena di nullità, può essere concluso sia in assenza che in presenza di figli minorenni, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, variando, nelle predette ipotesi, la procedura da eseguirsi.

Nel caso di assenza di figli, gli avvocati dei coniugi dovranno trasmettere al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente l’accordo firmato dalla coppia, il quale, se non ravvisa irregolarità, concede il nullaosta per avviare i successivi adempimenti.
Nel caso di presenza di figli minorenni, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, gli avvocati dei coniugi dovranno trasmettere al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente l’accordo firmato dalla coppia, entro il termine di 10 giorni. Il Procuratore della Repubblica deve valutare se l’accordo raggiunto sia idoneo a tutelare l’interesse dei figli. Se la valutazione fosse negativa, entro cinque giorni il procuratore deve trasmettere tale accordo al presidente del Tribunale che, entro i successivi trenta giorni, deve fissare la data della comparizione dei coniugi.

In entrambi i casi, però, una volta ottenuto il nullaosta dal Procuratore della Repubblica, l’accordo produce gli stessi effetti dei "provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio"; conseguentemente, non servirà richiedere al Tribunale l’omologa (in caso di accordo di separazione), la sentenza (in caso di divorzio congiunto) o il decreto(in caso di accordo sulla modifica).
La data dalla quale decorrono gli effetti degli accordi è quella "certificata" negli accordi stessi.

Ultimo passaggio: gli avvocati delle parti, entro dieci giorni dal nullaosta, dovranno trasmettere all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto la copia autenticata dell’accordo raggiunto e l’iter è concluso.

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di Avv. Immacolata Cecere

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