Separazioni e divorzi, procedura semplificata
I coniugi che vogliono raggiungere una soluzione consensuale di separazione o divorzio possono scegliere lo strumento della negoziazione assistita

L'art. 6 del D.L. 132/2014 prevede la convenzionedi negoziazione assistita dall`avvocato esperto in materia di famiglia.
Si tratta sostanzialmente di un accordo mediante il quale le parti convengono di separarsi o divorziare.
Lo strumento è facoltativo.
Può essere utilizzato sia in presenza che in assenza di figli minori o maggiorenni portatore di handicap o economicamente non autosufficienti.
L`accordo raggiunto con la negoziazione assistita di uno o più avvocati va trasmesso dall`avvocato al Procuratore della Repubblica.
Se l`accordo è ritenuto non in contrasto con l`interesse dei figli viene autorizzato.
Se, invece, è ritenuto lesivo degli interessi dei figli l`accordo va trasmesso dal Procuratore della Repubblica al Presidente del Tribunale che fisserà l`udienza per la comparizione delle parti.
L`accordo autorizzato va trasmesso dall`avvocato ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto.
La convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che si sarebbero dovuti adottare per definire le controversie.
Si tratta sostanzialmente di un accordo mediante il quale le parti convengono di separarsi o divorziare.
Lo strumento è facoltativo.
Può essere utilizzato sia in presenza che in assenza di figli minori o maggiorenni portatore di handicap o economicamente non autosufficienti.
L`accordo raggiunto con la negoziazione assistita di uno o più avvocati va trasmesso dall`avvocato al Procuratore della Repubblica.
Se l`accordo è ritenuto non in contrasto con l`interesse dei figli viene autorizzato.
Se, invece, è ritenuto lesivo degli interessi dei figli l`accordo va trasmesso dal Procuratore della Repubblica al Presidente del Tribunale che fisserà l`udienza per la comparizione delle parti.
L`accordo autorizzato va trasmesso dall`avvocato ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto.
La convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che si sarebbero dovuti adottare per definire le controversie.
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