Sequestro conservativo c.d. in mani proprie


Sequestro conservativo in mani proprie di somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto
Sequestro conservativo c.d. in mani proprie
La presente indagine è volta a stabilire l’ammissibilità del sequestro conservativo c.d. in mani proprie che si configura allorquando le somme sequestrate sono nella disponibilità del creditore sequestrante il quale le deve al suo debitore, soggetto nei cui confronti il sequestro deve eseguirsi.
L’art. 671 c.p.c., com’è noto, prevede che oggetto del sequestro conservativo possono essere i beni mobili o immobili del debitore o somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.
E’ discussa l’ammissibilità del sequestro conservativo c.d. presso se stessi o in mani proprie, laddove il creditore sia a sua volta debitore del suo debitore.

Parte della dottrina nega tale possibilità osservando che essa deve ritenersi esclusa in considerazione sia della norma in materia di compensazione legale - a mente della quale tale modo di estinzione dell’obbligazione si verifica tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili (art. 1243, co. 1, c.c.) - sia anche di quella giudiziale, ai sensi dell’art. 1243, co. 2, c.c. - secondo cui se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido sino all’accertamento del credito opposto in compensazione.
Altra parte della dottrina si è invece orientata in senso opposto, ritenendo che le ipotesi di compensazione legale e giudiziale non eliminano la possibilità della sussistenza in qualche caso dell’interesse a chiedere il sequestro conservativo, come per esempio, nei casi (o almeno in alcuni casi) in cui la compensazione non opera, previsti dall’art. 1246 c.c.

La giurisprudenza, per contro, ha affermato a più riprese la legittimità del sequestro conservativo in mani proprie del creditore, stabilendo che: <>, anche nell’ipotesi in cui le somme da sequestrarsi siano somme dovute dal datore di lavoro al proprio dipendente in relazione al rapporto
di impiego ed anche se il credito per cui si agisce è correlato ad una pretesa risarcitoria per danni arrecati dal prestatore di lavoro al datore medesimo
La norma processuale in tema di sequestro conservativo, tuttavia, sancisce, come si è detto la sequestrabilità dei soli beni pignorabili; essa perciò, quando coordinarsi con il disposto dell’art. 545 c.p.c. e n. 3 e 1246 n. 3 c.c..

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di Avv. Renato Rugiero

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