Sequestro preventivo e confisca per equivalente


Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Fumus commissi delicti - Oneri motivazionali del Tribunale del riesame
Sequestro preventivo e confisca per equivalente
In materia di sequestro preventivo, ai fini della valutazione del fumus, ci si chiede quale sia l'ambito di operatività della competenza del giudice del riesame.
E' pur vero che tale ambito deve essere limitato alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare che non può tradursi in una anticipata decisione circa la responsabilità dell'indagato.
Ma è, altresì, vero che compito del tribunale del riesame è anche quello di espletare il proprio ruolo di garanzia non limitando la sua cognizione alla astratta configurabilità del reato, dovendo invece considerare e valutare tutte le risultanze processuali, fino a quel momento acquisite, in modo
Conseguentemente, devono essere oggetto di valutazione non solo le allegazioni probatorie del pubblico ministero, ma anche le confutazioni e gli altri elementi offerti dalla difesa, che possano incidere sulla configurabilità e la sussistenza del fumus del reato ipotizzato.

Sul punto, la Corte di Cassazione - terza sezione - ha affermato (23.10/23.11.2012 n.45849) che "il compito del tribunale del riesame è quello di espletare il proprio ruolo di garanzia non limitando la propria cognizione all'astratta configurabilità del reato dovendo invece considerare e valutare tutte le risultanze processuali in modo coerente e puntuale esaminando conseguentemente non solo le allegazioni probatorie del pubblico ministero ma anche le confutazioni e gli altri elementi offerti dalla difesa degli indagati che possano influire sulla configurabilità e sussistenza del fumus della reato ipotizzato".
La conclusione cui perviene la sentenza citata è che "in mancanza di tali puntualizzazioni la motivazione si palesa come meramente apparente".
Pertanto, la rilevata omessa motivazione circa la denunciata insussistenza del fumus dei reati ipotizzati comporta violazione dell'art. 125 c.p.p. e conseguentemente quella degli artt. 322 ter c.p. e 321 c.p.p..
Anche recentemente la Cassazione - chiamata a decidere in ordine ad un ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Ferrara confermativa del decreto del GIP di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - ha confermato il principio sopra enunciato (Cass. Pen. III, 19.2.14/3.6.14, n. 443, Pres. Mannino, Est. Andronio).
Con la citata sentenza, la Suprema Corte, in punto di motivazione dei provvedimento ablativi ha, altresì, precisato: "è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchè sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato".

Nel caso di specie il Tribunale del riesame, non aveva, "neanche per sommi capi, descritto la fattispecie al suo esame e si è per lo più limitato a richiamare massime giurisprudenziali relative alla possibilità di procedere al sequestro di somme di denaro depositate su conti correnti cointestati a soggetti non indagati, in quanto comunque nella disponibilità dell'indagato.
Nè la motivazione circa il fumus commissi delicti può consistere nel semplice richiamo agli elementi oggettivi e soggettivi risultanti dall'informativa della GDF e consistenti in svariate deposizioni testimoniali... e nella verifica delle operazioni dispositive a carico delle singole società che ne denotano la disponibilità in capo ai medesimi gestori".

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di Avv. Pasquale Longobucco

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