Sequestro probatorio dei messaggi "Whatsapp!"
Le conversazioni scambiate tramite messaggi "whatsapp" non sono soggette alle norme che disciplinano le intercettazioni
Con la recente sentenza n. 1822 del 16/01/2018 la Suprema Corte ha stabilito che le conversazioni scambiate su "whatsapp" non possono ritenersi flussi di comunicazioni suscettibili di essere intercettate, bensì semplici documenti informatici soggetti a sequestro probatorio.
Ciò poiché all'atto del sequestro le conversazioni non sarebbero più in corso e ci si limiterebbe ad acquisire ex post un dato, conservato nella memoria del nostro cellulare. Nè tantomeno tali messaggi potrebbero rientrare nella nozione di corrispondenza, a cui è dedicato l'art. 254 c.p.p.
Ne consegue che, assunta la loro natura di documenti ex art. 234 c.p.p., l'attività finalizzata all'acquisizione degli stessi non sarebbe soggetta alle regole e, perché no, alle garanzie previste dagli artt. 266 e ss. c.p.p. che disciplinano le intercettazioni.
Il sequestro del nostro cellulare, inoltre, potrà avvenire senza particolari cautele; la Procura, difatti, potrà estrapolare tutti i dati che le interessano, senza i limiti che, al contrario, sono previsti dall'art. 254 c.p.p.per procedere al sequestro della corrispondenza, tutelando la privacy del soggetto indagato.
Ciò poiché all'atto del sequestro le conversazioni non sarebbero più in corso e ci si limiterebbe ad acquisire ex post un dato, conservato nella memoria del nostro cellulare. Nè tantomeno tali messaggi potrebbero rientrare nella nozione di corrispondenza, a cui è dedicato l'art. 254 c.p.p.
Ne consegue che, assunta la loro natura di documenti ex art. 234 c.p.p., l'attività finalizzata all'acquisizione degli stessi non sarebbe soggetta alle regole e, perché no, alle garanzie previste dagli artt. 266 e ss. c.p.p. che disciplinano le intercettazioni.
Il sequestro del nostro cellulare, inoltre, potrà avvenire senza particolari cautele; la Procura, difatti, potrà estrapolare tutti i dati che le interessano, senza i limiti che, al contrario, sono previsti dall'art. 254 c.p.p.per procedere al sequestro della corrispondenza, tutelando la privacy del soggetto indagato.
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