Servizi infragruppo deducibili


Una nuova sentenza circa la deducibilità dei movimenti relativi ai servizi intragruppo effettuati dalla società capogruppo
Servizi infragruppo deducibili
La sentenza del CTR di Roma n. 1767 /38/2014 si è occupata della deducibilità delle prestazioni infragruppo. Queste operazioni sono relative ai servizi intra gruppo che solitamente vengono effettuati dalla società capogruppo a quelle controllate per attività diverse ad esempio quelle commerciali, gestionali, fiscali e contabili, sino a quelle di marketing e di promozione e pubblicità e che di solito sono definite nei cosiddetti "cost sharing agreement" o "service agreement".

Per la deducibilità di detti costi, secondo l’articolo 109 del TUIR, è necessario che la società che riceve i servizi intra gruppo fornisca un’adeguata documentazione probatoria a supporto delle operazioni.

Nella recente sentenza, i giudici si sono occupati di una srl, società a responsabilità limitata, che aveva ricevuto servizi commerciali, tecnici e di tesoreria da parte della sua capogruppo, sulla base di contratti correttamente definiti (agreement). La società aveva fornito all’Agenzia delle Entrate la documentazione degli accordi commerciali sottoscritti con la capogruppo fornitrice dei predetti servizi, senza però che negli stessi fosse esplicitato l’ammontare dei costi. A seguito delle fatture passive ricevute e della integrale deduzione dei relativi costi, il Fisco aveva contestato le operazioni.

Per l’assenza dell’esplicito preventivo dei costi nel contratto, l’Agenzia delle Entrate riteneva, infatti, inesistente il presupposto della determinabilità e, quindi, impossibile dedurre tali costi. Da qui il recupero a tassazione.Il collegio romano ha osservato, che la contestazione del Fisco riguardava solo la mancanza di un prezzo, già fissato nell’accordo tra le società. Secondo i giudici il contratto sottoscritto conteneva già tutti gli elementi essenziali idonei a produrre i suoi effetti ed a desumere l’oggetto negoziale e, quindi, il relativo costo.
Da tale sentenza si evince che non è determinante per la deduzione del costo nato da un agreement, l’esplicitazione preventiva dei costi. Può determinare la quantificazione effettiva del componente di reddito, anche a posteriori, un criterio logico e razionale.

Articolo del:


di M.R.

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse