Servizi post contatore, Consiglio di Stato


Abuso di posizione dominante mediante tecnica di abbinamento artificioso dell’offerta commerciale
Servizi post contatore, Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio di Stato n.5519/2017 riveste grande importanza, in quanto il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da Enel Energia S.p.A. e da Enel S.p.A., giudizio teso a far dichiarare l’annullamento della delibera AEEGSI n. 296 del 2015.
Tale provvedimento, basato sugli artt. 38 e 41 del Dlg 93/2011, ha regolato puntualmente come vadano svolte le politiche di comunicazione, di marchio e d’ogni altra attività informativa, stabilendo in particolare l'obbligo per cui tali politiche, la denominazione sociale, il marchio, la ditta, l'insegna e ogni altro elemento distintivo dell'impresa di distribuzione siano in uso esclusivo alla stessa e non contengano alcun elemento di tipo testuale o grafico, comunque ricollegabile alle attività di vendita svolte dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo di d’appartenenza, atto ad ingenerare confusione nel pubblico.

S’intende perciò presunto il rischio di confusione per il pubblico quando, da una valutazione globale sulla somiglianza visuale, auditiva o concettuale delle politiche di comunicazione e dai segni distintivi dell'impresa di distribuzione, il pubblico sia indotto a ritenere che essi siano ricollegabili alla stessa impresa verticalmente integrata o ad altre imprese del gruppo cui essa appartiene.
Sicché le attività commerciali dell'impresa di distribuzione devono esser svolte solo con l'uso di canali informativi, di spazi fisici e di personale distinti da quelli relativi all'attività di vendita svolti dall'impresa integrata verticalmente e dalle altre imprese del gruppo.
La delibera impone quindi una rigorosa separazione delle politiche di marchio e di comunicazione per le imprese di distribuzione e di vendita, nonché tra quelle che si dedicano alla vendita ai clienti del mercato libero rispetto a quelle che si rivolgono ai clienti del mercato tutelato, quindi con una sostanziale duplicazione della rete di vendita, oltre al cambio della denominazione sociale per chi si occupi di un ramo anziché dell’altro.

Come ha avuto modo di precisare la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato, l’art. 43 del D.lgs. 93/2011 ha attribuito il compito all’AEEGSI di garantire «...l’applicazione effettiva, da parte degli esercenti i servizi, delle misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all’Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE...» per realizzare al meglio la separazione delle politiche di comunicazione e di marchio nel settore della vendita, di adottare tutte le misure ragionevoli e idonee «...affinché i clienti beneficino del funzionamento efficiente del mercato nazionale (...) promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori...».
Nello specifico, il Consiglio di Stato, il divieto di confusione, è non tanto o non solo quello di consentire ai clienti finali di distinguere quali società eroghino la fornitura sul mercato tutelato e quali sul mercato libero, ma "quello di evitare che, in ragione di una posizione di vantaggio competitivo derivante dall’integrazione verticale e dalla appartenenza ad un gruppo societario, distribuzione e vendita godano di indebiti vantaggi competitivi e sia falsata così la concorrenza sul mercato".

Le società concessionarie, adeguatosi loro malgrado al quadro normativo di cui sopra, continuano ad imporre la loro posizione dominante nei c.d. servizi post contatore.
Sfruttando l’abbinamento artificioso dell’offerta commerciale di beni e servizi, pratica vietata dall’art. 102 T.F.U.E. lett. d), le società monopoliste nella distribuzione di energia hanno inglobato gran parte del mercato impiantistico.
In particolare, le società concessionarie hanno inglobato ai loro servizi di distribuzioni offerte di installazione e manutenzione degli impianti privati, praticando forti sconti agli utenti finali promuovendosi come operatore unico sia nella distribuzione di energia sia nella installazione e manutenzione della distribuzione.
Tale illecita attività configura un abuso di posizione dominante di sfruttamento (exploitative abuses).

L’abbinamento delle prestazioni in argomento, imposto dalle imprese dominanti, non ha infatti alcuna giustificazione che possa escluderne l’illeceità e, d’altro canto, contiene tutte le condizioni che nella giurisprudenza comunitaria sono richiamate per individuare una posizione vietata di abuso:
* I prodotti (o servizi) di cui si tratta sono di norma venduti separatamente;
* L’impresa accusata di abuso è dominante nel mercato di almeno uno dei due prodotti (o servizi);
* Il consumatore non ha concrete possibilità di scelta dell’acquisto dei prodotti abbinati;
* L’abbinamento ha effetti escludenti sul mercato del prodotto secondario;
* Manca un oggettiva giustificazione.

In ultimo va posto in evidenza che con i servizi post contatore attualmente forniti dagli operatori energetici, abusando della loro posizione dominante sul mercato di distribuzione, hanno captato grande quantità di clientela sottraendola agli operatori impiantisti che, per non uscire definitivamente dal mercato, sono stati via via costretti ad offrire i loro servizi agli stessi monopolisti.
Il consumatore finale, pertanto, è stato notevolmente danneggiato dall’operazione di cui sopra: a fronte di condizioni economiche di poco migliorative, oggi ricevono un servizio notevolmente peggiore di quello precedentemente offerto dagli impiantisti, con tempi di attesa e di intervento di gran lunga maggiori.

In definitiva, nonostante l'intervenuto processo di liberalizzazione sul mercato energetico (decreto Bersani e decreto Letta), il problema per l'attività post contatore rimane, poiché gli operatori energetici hanno indebitamente utilizzano la loro posizione di concessionari, per operare indisturbati nelle fasi successive di manutenzione ordinaria, verifica degli impianti e degli altri servizi di assistenza, a danno sia delle piccole imprese (che sono state costrette a svendere la loro attività) che dei consumatori finali (che ricevono un servizio peggiore). Si auspica che il Governo approvi delle misure necessarie per garantire alle piccole imprese che operano nell'impiantistica una reale concorrenza sul mercato.

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di Avv. Anna Rita Trombetta

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