Servizio di Maggior Tutela nel mercato elettrico


Breve guida per il consumatore per conoscere cos’è il Servizio di Maggior Tutela nel Mercato dell’Energia Elettrica (EE) - Parte 1
Servizio di Maggior Tutela nel mercato elettrico
Come e quando nasce il Servizio di Maggior Tutela?
Prima dell’entrata in vigore del D.lgs n. 79 del 16 marzo 1999 (Decreto Bersani), in recepimento della Direttiva Comunitaria 96/92/Ce, abrogata e sostituita dalla 2003/54/Ce, il Mercato dell’EE era esclusivamente di tipo Vincolato. L’Utente era obbligato ad acquistare direttamente dal Distributore ed era costretto ad accettare un sistema di tariffe unico sull’intero territorio nazionale; la conseguenza fu l’assenza di competitività atta a favorire politiche di riduzione delle tariffe. Dal 1 luglio 2007 il Mercato Vincolato scompare e tutti i Clienti Finali, definiti Idonei, da allora possono rientrare in una delle seguenti categorie: Mercato Libero, Servizio di Maggior Tutela e Servizio di Salvaguardia, con la premessa che la scelta di passare al Mercato Libero è una libera iniziativa del Cliente.

Definizione di Mercato Libero, Servizio di Maggior Tutela e Servizio di Salvaguardia
Mercato Libero: Il Distributore non può più stipulare contratti direttamente con il Cliente Finale, bensì quest’ultimo deve acquistare l’EE da un Fornitore. Le tariffe sono definite dall’incontro tra la domanda e l’offerta attraverso la stipulazione di contratti bilaterali di fornitura;

Servizio di Maggior Tutela: La fornitura di EE è garantita direttamente dal Distributore, mentre l’Autorità (AEEG) stabilisce i prezzi su base trimestrale (tenuto conto della variazione internazionale dei prezzi della materia prima, petrolio e gas) e indica le condizioni standard di erogazione del servizio. Possono aderirvi le seguenti categorie: - Clienti Domestici - Clienti non domestici connessi alla Bassa Tensione, con meno di 50 dipendenti e con un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro;

Servizio di Salvaguardia: Vi rientrano i Clienti Finali che non hanno scelto il Mercato Libero e che non possono rientrare nel Servizio di Maggior Tutela. Questo tipo di mercato è disciplinato dal TIV dell’AEEG n. 156/07.

Cosa prevede il Servizio di Maggior Tutela?


× La fornitura di EE con condizioni economiche e contrattuali regolate dall’Autorità;

× La possibilità di passare al Mercato Libero senza oneri aggiuntivi, salvo eventuali costi connessi con la sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura (bollo, deposito cauzionale);

× La possibilità per i Clienti di pagare secondo fasce orarie di consumo, purché dotati di contatore elettronico telegestibile e abilitato alla registrazione dei consumi per fasce orarie (tariffe più basse dalle 19:00 alle 08:00 nei giorni feriali, i sabati, le domeniche e i festivi per le fasce F2 e F3 e tariffe più elevate dalle 08:00 alle 19:00 dei giorni feriali per la fascia F1). In questi casi l’AEEG prevede che le fatture riportino il dettaglio di consumo per ciascuna fascia (Atto 301/2012/R/eel - TIV).

Quali sono le condizioni regolate dall’Autorità nel Servizio di Maggior Tutela? (Delibera 200/99 AEEG)

Le modalità di utilizzo delle letture del contatore; il calcolo dei consumi; la fatturazione dei consumi; il pagamento delle bollette; la morosità del Cliente e la sospensione della fornitura; la ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore; la rateizzazione dei pagamenti; il deposito cauzionale; l'applicazione degli interessi di mora e le modalità e le procedure di reclamo.

Quali sono le norme che regolano i Contratti tra il Cliente Finale e il Distributore?

I rapporti tra Cliente e Venditore sono disciplinati dall’Atto 301/2012/R/eel TIV e dalla Delibera n. 200/99.

Il Servizio di Maggior Tutela può prevedere un deposito cauzionale. A quanto ammonta?

Per i Clienti domestici il deposito cauzionale non può essere superiore a 11,5 € per kW di potenza impegnata contrattuale. Un Cliente con 3 kW di potenza impegnata dovrà pagare al massimo di 34,5 €. Per i clienti non domestici l'importo è di 15,5 € per kW di potenza impegnata, fino a 16,5 kW. L’importo deve essere pagato con un anticipo di 5,2 €/kW, mentre la somma rimanente sarà pagata in 12 rate successive (Atto 301/2012/R/eel - TIV, art. 12; Delibera n. 156/07. art. 7 ter; Delibera n. 200/99. art. 16).

Articolo del:


di Dott. ing. Ambra Guenda Ziraldo

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