Albo gestori ambientali, niente prima iscrizione per le imprese soggette a procedure concorsuali

Tar Emilia Romagna (BO), Sez.II sentenza n. 237 del 14 marzo 2018 iscrizione Albo gestori ambientali: chiarimenti sulla corretta applicazione dell’articolo 10, comma 2, lettera g) del D.M. 120/14 (procedure concorsuali)
L’Albo, rappresenta da sempre un importante strumento di qualificazione delle imprese del settore e che ha i suoi principali punti di forza nell’essere uno strumento di trasparenza e, quindi, un punto di riferimento per imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni, che ha raggiunto il suo punto più alto con la pubblicazione on line dell’elenco delle imprese iscritte consentendone la libera fruibilità sul sito web www.albogestoririfiuti.it, fornendo per tutte le imprese iscritte importanti informazioni quali i dati anagrafici, le attività per le quali sono autorizzate (categorie e classi), tipologie di rifiuti che possono gestire, veicoli e attrezzature nella propria disponibilità.
Punto di partenza e fonte primaria del sistema normativo Albo è certamente l’art. 212 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e in particolare il comma 5 laddove dispone che l’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei medesimi.
Come ormai noto il 7 settembre 2014 è entrato in vigore il DM.3 giugno 2014 n.120 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”, pubblicato sulla G.U. n.195 del 23 agosto 2014, che ha ridefinito attribuzioni e modalità organizzative dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali stabilendo i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari dei soggetti obbligati ad iscriversi all’Albo nonché i termini e le modalità di iscrizione con i relativi diritti annuali.
In particolare, l’articolo 10 del suindicato regolamento fissa quelli che sono i requisiti che devono possedere i soggetti che intendono iscriversi all’Albo e tra questi quelli soggettivi oltre a quelli tecnici e finanziari; in particolare il comma 2, lettera g), dell’articolo 10 citato stabilisce che “per l’iscrizione all’Albo occorre che i soggetti di cui all’articolo 1, non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera…”.
In altre parole, le imprese sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione coatta o altre procedure analoghe) durante il periodo di efficacia e validità delle proprie autorizzazioni, non saranno più oggetto di cancellazione dall’Albo come nella previgente normativa (ex D.M.406/98) ma, al contrario, potranno continuare l’attività; tali fattispecie saranno quindi ostative per l’impresa soltanto in sede di prima iscrizione.
Il Comitato nazionale, con la Circolare n.172 dell’8 febbraio 2017, ha fornito dei chiarimenti, su richiesta di alcune Sezioni regionali, circa la corretta applicazione della disposizione in commento relativamente ad una particolare fattispecie ovvero nel caso di aziende in stato di concordato con continuità aziendale.
Va preliminarmente chiarito che a seguito delle modifiche apportate con la riforma del 2015 (D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito con legge 6 agosto 2015 n.132), con il concordato con continuità aziendale si è ritenuto di privilegiare la conservazione dell’impresa, sottoponendo anche i creditori al rischio di impresa e relegando gli aspetti liquidatori per i soli assets ritenuti non indispensabili, a semplice supporto della continuazione dell’attività aziendale.
Lo stesso Codice degli appalti pubblici prevede la partecipazione agli appalti proprio dei soggetti ammessi al concordato con continuità aziendale (art.110 D.lgs. 50/2016), laddove per le ammissioni alle gare d’appalto le imprese devono dichiarare di non essere soggette a procedimenti concorsuali salvo il caso di cui all’articolo 186-bis della legge fallimentare.
Alla luce del combinato disposto delle norme suindicate il Comitato nazionale ha osservato che la procedura di concordato con continuità aziendale prevista dall’articolo 186-bis LF menzionato, differisce dalle procedure concorsuali “tradizionali” dirette prevalentemente a finalità liquidatorie dell’attivo del soggetto debitore e al soddisfacimento della massa creditoria.
Pertanto l’articolo10, comma 2, lettera g), del D.M. 120/2014, deve essere applicato secondo la dizione letterale laddove la procedura concorsuale abbia finalità liquidatorie o prevalentemente liquidatorie e che, al contrario, non può trovare applicazione, invece, qualora dette finalità vengano subordinate alla continuazione dell’impresa purché la proposta concordataria sia stata omologata dal Tribunale e non più soggetta ad opposizione.
Proprio basandosi su tale assunto, il Tar Emilia Romagna (BO), Sez. II con sentenza n.237 del 14 marzo 2018, ha stabilito l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di iscrizione presentata da una impresa, emesso dalla Sezione regionale Emilia Romagna, la quale sosteneva che l’impresa ricorrente risultava essere soggetta ad una procedura concorsuale e pertanto andava applicato l’articolo 10, comma 2, lettera g) del DM 120/2014.
Tale decisione di diniego dell’iscrizione da parte della Sezione emiliana era suffragata da un parere emesso dal Comitato nazionale Albo gestori ambientali secondo il quale l’amministrazione straordinaria a cui era soggetta l’impresa costituiva una vera e propria procedura concorsuale e pertanto era preclusiva al conseguimento dell’iscrizione; in sostanza, secondo l’organo centrale dell’Albo, le esigenze di continuità aziendale possono farsi valere solo in relazione al concordato con continuità aziendale di cui alla Circolare n.172/Albo/Pres del 8 febbraio 2017 e non anche ai casi di amministrazione straordinaria in cui versava l’impresa ricorrente.
Parere diametralmente opposto viene espresso dall’organo di giustizia amministrativa con la sentenza suindicata laddove afferma che lo stato di amministrazione straordinaria dell’impresa in crisi non può precludere l’iscrizione all’Albo della medesima impresa in quanto “l’amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali”, la stessa regola, ad avviso del Collegio, deve valere anche per le finalità non liquidatorie e conservative anche se perseguite con moduli diversi dal concordato con continuità aziendale.
Esaminiamo sinteticamente il ragionamento giuridico seguito dal Tar partendo dal piano normativo ovvero dalla disciplina dell’istituto dell’amministrazione straordinaria contenuta nel decreto legge n. 347 del 2003 e dall’articolo 10, comma 2, del D.M. 120/2014, che disciplina i requisiti dell’iscrizione all’Albo e più nello specifico la lettera g) di tale norma oggetto del presente contributo.
Più nel dettaglio l’art.4, comma 4-sexies, del decreto legge suindicato, stabilisce che l’ammissione dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e la contestuale nomina del commissario straordinario, consentono il mantenimento dei requisiti in capo alle stesse, delle autorizzazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l’esercizio e la conduzione delle relative attività svolte.
Se a ciò si aggiunge che nell’amministrazione straordinaria lo scopo è quello non solo di tutelare i creditori, ma anche di garantire misure di stampo occupazionale volte a salvaguardare i complessi aziendali.
Alla luce di tale quadro normativo il Tar Emilia Romagna accoglie il ricorso presentato dall’azienda in amministrazione straordinaria, alla quale era stata rigettata l’istanza di iscrizione all’Albo gestori ambientali, ritenendo che, al contrario di quanto sostenuto dalla resistente e dal Comitato nazionale dell’Albo, lo stato di amministrazione straordinaria delle imprese, al pari del concordato con continuità aziendale, non deve essere considerato preclusivo all’accoglimento di istanze di iscrizione, e tantomeno di rinnovo, all’Albo gestori ambientali.
Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it
Leonardo Di Cunzolo
www.bsnconsulting42.it
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