Sfratto: canoni dovuti anche se l'immobile ha vizi


Secondo il Tribunale di Milano, nonostante l'immobile preso in locazione abbia dei vizi, l'inquilino deve pagare i relativi canoni
Sfratto: canoni dovuti anche se l'immobile ha vizi
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10739/2016, ha stabilito che l'inquilino, nonostante l'immobile preso in locazione presenti dei vizi agli impianti, tali da ridurre il godimento del medesimo, non può unilateralmente sospendere il pagamento dei canoni.

E' stata così accolta la domanda di sfratto proposta dal proprietario dell'appartamento.
Nulla è valsa a favore dell'inquilino l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cc, così come la previsione di cui all'art. 1575, dello stesso codice, a tenore della quale il locatore deve "consegnare al conduttore la cosa locata in buon stato di manutenzione".

Per i giudici ambrosiani il pagamento della pigione locatizia costituisce l'obbligazione principale posta a carico del conduttore e poteva essere sospesa solo a fronte di una totale impossibilità di godimento dell'immobile.

Occorre precisare che la Cassazione, con sentenza 3341/2001, ebbe, invece, modo di chiarire il principio di "proporzionalità" dei reciproci inadempimenti, da valutarsi non in astratto, come pare abbia fatto il Tribunale di Milano, ma in concreto, avendo a mente l'importanza degli inadempimenti perpetrati.

Per chiarimenti ed informazioni contattare lo Studio ai riferimenti sotto indicati.

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di Avvocato Teresina Procopio

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