Sgravio provvisorio: il giudizio prosegue


La Commissione Tributaria Regionale non può dichiarare la cessazione della materia del contendere
Sgravio provvisorio: il giudizio prosegue
Se lo sgravio della cartella e' stato operato solo provvisoriamente, in esecuzione della sentenza di primo grado, favorevole al contribuente, la Commissione Tributaria Regionale non puo' dichiarare la cessazione della materia del contendere. Questo e' quanto emerge dalla sentenza n.918/15 pubblicata il 20 gennaio dalla Corte di Cassazione.

Nel caso che si occupa la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con riguardo ad una cartella di pagamento per IVA e IRPEF 2004 stante l'intervento sgravio operato da Equitalia.
La cartella di pagamento in questione ha fatto seguito a un avviso di accertamento - che a sua volta aveva annullato e sostituito un precedente atto in positivo per l'anno 2004 divenuto definitivo per mancanza di opposizione.

Con il ricorso introduttivo il contribuente:
- denunciava i vizi di notifica sia del prodromico avviso di accertamento sia della conseguente cartella;
- lamentava la nullita' del secondo avviso di accertamento in quanto non emesso sulla scorta della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva quest'ultima doglianza.

Nel successivo atto di appello, l'Agenzia delle Entrate evindenziava che l'atto impugnato era una cartella di pagamento; per questo motivo la Provinciale avrebbe dovuto giudicare solo i vizi propri della stessa, senza entrare nel merito dei requisiti dell'atto prodromico come invece e' accaduto.
L'agente della riscossione aderiva all'appello dell'Agenzia delle Entrate e chiedeva che venisse dichiarata la carenza di interesse ad agire del contribuente in quanto, nel frattempo, la cartella di pagamento impugnata era stata sgravata.
La CTR del Lazio dichiarava l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere atteso che la cartella di pagamento risulta essere sgravata totalmente nelle more del giudizio.
A questo punto la controversia si e' spostata nelle aule del Palazzaccio dove la difesa erariale ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'articolo 68 del D.Lgs n.546 del 1992 (pagamento del tributo in pendenza del processo) in quanto lo sgravio era stato operato in via provvisoria a seguito della pronuncia dela CTP favorevole al contribuente.
Ebbene per i supremi giudici il ricorso dell'ente impositore e' fondato.

La cessazione della materia del contendere, infatti, presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento dell situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano tale conclusione al giudice.
Inoltre lo sgravio della cartella di pagamento disposto in provvisoria ottemperanza della sentenza di primo grado favorevole al contribuente non produce di per se solo alcun effetto sull'avviso di liquidazione nel caso in cui tale atto prodromico non sia stato annullato in autotutela.
La sentenza impugnata e' stata pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione del CTR Lazio per un nuovo giudizio.

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di Comm. Emanuela Carocci

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