Sì alla giurisdizione del giudice italiano nei danni da ritardo aereo
È il giudice italiano a dover decidere sul risarcimento dei voli in ritardo o cancellati che siano stati acquistati online in Italia o che abbiano come destinazione il nostro Paese.
Così hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione con l'ordinanza 13 febbraio 2020 n. 3561 che hanno accolto il ricorso di una coppia contro la compagnia aerea Ryanair.
A seguito della cancellazione del volo di ritorno da Barcellona a Napoli, i viaggiatori avevano chiesto, al giudice di pace la «compensazione pecuniaria» (250 euro ciascuno), il risarcimento del costo sostenuto per i nuovi biglietti aerei, per la notte in albergo e i pasti consumati.
La compagnia low cost irlandese aveva, però, eccepito il difetto di giurisdizione italiana richiamando la clausola contrattuale, spuntata dai ricorrenti per concludere l'acquisto online, che affidava la giurisdizione al giudice irlandese.
La clausola, osserva però la Cassazione, fa salvo «quanto altrimenti stabilito dalla Convenzione».
Il riferimento è alla Convenzione di Montreal del 1999 che detta regole specifiche per i risarcimenti nel trasporto aereo ed è applicabile perchè ad essa ha aderito anche Ryan Air.
Nè può ritenersi, come sostenuto dal vettore aereo, che il riferimento della Convenzione al solo «ritardo» del vettore, e non dunque anche alla «cancellazione», possa indurre a ritenerla esclusa.
Anche la soppressione del volo, argomenta la decisione, in definitiva, si concreta in un ritardo, prolungato, che proprio perchè più grave sarebbe irragionevole escludere dalla copertura.
Una sentenza storica che rende giustizia a tanti passeggeri italiani!!!
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