Si può ridurre l'Iva nel concordato preventivo
Si è aperto uno spiraglio per chi deve presentare una proposta di concordato preventivo che preveda la falcidia dell'iva

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con un comunicato del 18.1.2016, ha condiviso la posizione dell’Avvocato Generale della Corte Giustizia Ue, favorevole alla possibilità di rendere oggetto di falcidia anche il credito IVA.
L’ Avvocato Generale della Corte Giustizia Ue ha precisato che i principi comunitari non precludono a uno Stato membro di accettare, nell’ambito di un concordato preventivo basato sulla liquidazione del patrimonio, un pagamento parziale del debito IVA da parte di un imprenditore in difficoltà finanziaria.
In tal caso un esperto indipendente deve attestare che non si otterrebbe un pagamento maggiore di tale credito in caso di fallimento ed il concordato deve essere omologato dal Tribunale.
L’orientamento espresso dall’Avvocato generale rafforza quanto proposto dal CNDCEC in materia di transazione fiscale, tendente alla riformulazione dell’art. 182-ter della Legge Fallimentare.
Nel documento contenente le osservazione del CNDCEC presentato alla Commissione Rordorf, nell’ambito dello schema di "Disegno di legge delega recante la riforma e il riordino delle procedure concorsuali", sono state infatti avanzate le seguenti principali modifiche:
• falcidiabilità dell’IVA nazionale, con versamento della sola quota parte destinata al bilancio comunitario;
• estensione degli effetti sostanziali e procedurali dell’istituto anche ai tributi locali;
• attribuzione all’accordo con l’Agenzia delle Entrate dell’effetto di precludere agli Uffici stessi la possibilità di rettificare in aumento l’ammontare della pretesa una volta condivisi i termini della proposta transattiva, con particolare riferimento all’ammontare del credito tributario concordato.
Risulta conforme a quanto affermato dall’Avvocato generale della EU il decreto del 17.2.2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere secondo il quale è ammissibile il piano di concordato preventivo che preveda il pagamento solo parziale del credito IVA.
L’ Avvocato Generale della Corte Giustizia Ue ha precisato che i principi comunitari non precludono a uno Stato membro di accettare, nell’ambito di un concordato preventivo basato sulla liquidazione del patrimonio, un pagamento parziale del debito IVA da parte di un imprenditore in difficoltà finanziaria.
In tal caso un esperto indipendente deve attestare che non si otterrebbe un pagamento maggiore di tale credito in caso di fallimento ed il concordato deve essere omologato dal Tribunale.
L’orientamento espresso dall’Avvocato generale rafforza quanto proposto dal CNDCEC in materia di transazione fiscale, tendente alla riformulazione dell’art. 182-ter della Legge Fallimentare.
Nel documento contenente le osservazione del CNDCEC presentato alla Commissione Rordorf, nell’ambito dello schema di "Disegno di legge delega recante la riforma e il riordino delle procedure concorsuali", sono state infatti avanzate le seguenti principali modifiche:
• falcidiabilità dell’IVA nazionale, con versamento della sola quota parte destinata al bilancio comunitario;
• estensione degli effetti sostanziali e procedurali dell’istituto anche ai tributi locali;
• attribuzione all’accordo con l’Agenzia delle Entrate dell’effetto di precludere agli Uffici stessi la possibilità di rettificare in aumento l’ammontare della pretesa una volta condivisi i termini della proposta transattiva, con particolare riferimento all’ammontare del credito tributario concordato.
Risulta conforme a quanto affermato dall’Avvocato generale della EU il decreto del 17.2.2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere secondo il quale è ammissibile il piano di concordato preventivo che preveda il pagamento solo parziale del credito IVA.
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