Siamo pronti al rilascio della firma digitale
Sempre più spesso c'è bisogno della propria firma digitale per far fronte alle tante novità legislative. Ma può essere anche un vantaggio.
L’utilizzo del digitale permette, è vero, dei risparmi di tempo e di denaro, ma a volte ci complica un po’ la vita.
Ogni impresa, società e professionista iscritto in un albo o ordine devono avere un indirizzo PEC e questo deve essere sempre valido. Esso, appena attivato, deve essere comunicato alla CCIAA o all’albo/ordine di appartenenza.
Questi Enti devono comunicare tutti gli indirizzi PEC e le loro variazioni al Ministero dello Sviluppo Economico che li rende pubblici nel sito www.ini-pec.gov.it che ne permette a tutti l’individuazione.
Bisogna stare attenti acché l’indirizzo sia rinnovato annualmente, che lo spazio della PEC sia utilizzabile (cioè che la casella di posta non sia piena) e che, in caso di variazione della PEC, questa sia comunicata correttamente, altrimenti nel sito predetto l’informazione risulterà errata e quindi non si riuscirà a ricevere le comunicazioni.
Il C.A.D., il Codice dell’Amministrazione Digitale, fissa al 31.12.2017 l’eliminazione totale della carta nelle comunicazioni fra cittadini e Pubblica Amministrazione. Queste diverranno solo digitali e viaggeranno attraverso le PEC.
Dal 01 giugno, le notifiche degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi avverrà esclusivamente mediante PEC e, nel caso non possano essere notificati, verranno depositati presso la Camera di Commercio di competenza, in un apposito portale " Elenco atti depositati dagli agenti della riscossione".
E qui le cose cominciano a complicarsi.
Infatti, per accedere all’atto, e leggerne quindi il contenuto, ci si dovrà prima registrare al sito e, per farlo, occorrerà la firma digitale.
La firma digitale è lo strumento che consente l’identificazione certa dell’utente, titolare del certificato in esso contenuto, on-line e nei siti web della Pubblica Amministrazione.
La firma digitale è l’equivalente digitale della tradizionale firma autografa apposta su carta. Essa presenta le seguenti caratteristiche:
· autenticità: garantisce l’identità del sottoscrittore;
· integrità: assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione;
· non ripudio: attribuisce piena validità legale al documento che non può essere ripudiato dal sottoscrittore.
Pertanto la firma digitale permette di essere sicuri che chi sta leggendo quell’atto è effettivamente il soggetto cui l’atto è stato indirizzato e che lo stesso è effettivamente così come è stato formato e, per di più, se si è acceduto all’atto, non si potrà mai dire di non averlo fatto.
La firma digitale può essere contenuta in una smart card o in un token, la prima è simile ad una carta di credito mentre il secondo è simile ad una chiavetta USB.
Senza spendere di più rispetto alla CCIAA o ai diversi siti on-line, lo studio in pochi minuti, darà a chi lo richiederà, la sua firma digitale.
Ogni impresa, società e professionista iscritto in un albo o ordine devono avere un indirizzo PEC e questo deve essere sempre valido. Esso, appena attivato, deve essere comunicato alla CCIAA o all’albo/ordine di appartenenza.
Questi Enti devono comunicare tutti gli indirizzi PEC e le loro variazioni al Ministero dello Sviluppo Economico che li rende pubblici nel sito www.ini-pec.gov.it che ne permette a tutti l’individuazione.
Bisogna stare attenti acché l’indirizzo sia rinnovato annualmente, che lo spazio della PEC sia utilizzabile (cioè che la casella di posta non sia piena) e che, in caso di variazione della PEC, questa sia comunicata correttamente, altrimenti nel sito predetto l’informazione risulterà errata e quindi non si riuscirà a ricevere le comunicazioni.
Il C.A.D., il Codice dell’Amministrazione Digitale, fissa al 31.12.2017 l’eliminazione totale della carta nelle comunicazioni fra cittadini e Pubblica Amministrazione. Queste diverranno solo digitali e viaggeranno attraverso le PEC.
Dal 01 giugno, le notifiche degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi avverrà esclusivamente mediante PEC e, nel caso non possano essere notificati, verranno depositati presso la Camera di Commercio di competenza, in un apposito portale " Elenco atti depositati dagli agenti della riscossione".
E qui le cose cominciano a complicarsi.
Infatti, per accedere all’atto, e leggerne quindi il contenuto, ci si dovrà prima registrare al sito e, per farlo, occorrerà la firma digitale.
La firma digitale è lo strumento che consente l’identificazione certa dell’utente, titolare del certificato in esso contenuto, on-line e nei siti web della Pubblica Amministrazione.
La firma digitale è l’equivalente digitale della tradizionale firma autografa apposta su carta. Essa presenta le seguenti caratteristiche:
· autenticità: garantisce l’identità del sottoscrittore;
· integrità: assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione;
· non ripudio: attribuisce piena validità legale al documento che non può essere ripudiato dal sottoscrittore.
Pertanto la firma digitale permette di essere sicuri che chi sta leggendo quell’atto è effettivamente il soggetto cui l’atto è stato indirizzato e che lo stesso è effettivamente così come è stato formato e, per di più, se si è acceduto all’atto, non si potrà mai dire di non averlo fatto.
La firma digitale può essere contenuta in una smart card o in un token, la prima è simile ad una carta di credito mentre il secondo è simile ad una chiavetta USB.
Senza spendere di più rispetto alla CCIAA o ai diversi siti on-line, lo studio in pochi minuti, darà a chi lo richiederà, la sua firma digitale.
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