Sicurezza: la Sorveglianza Sanitaria nelle aziende


Il D.Lgs 81/08 pone come primo obbligo per il datore di lavoro la nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria
Sicurezza: la Sorveglianza Sanitaria nelle aziende
Il Decreto Legislativo 81/2008, conosciuto anche come "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro", all’art.18 pone come primo obbligo per il datore di lavoro la nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti.
L’idoneità sanitaria dei lavoratori, in funzione della mansione svolta, è quindi una condizione primaria e fondamentale sia per il rapporto di lavoro stesso che per gli altri adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008. La violazione degli obblighi in materia di vigilanza sanitaria è punita, a secondo dei casi, con un’ammenda che può variare da 1.644 a 6.576 € e/o con l’arresto da 2 a 4 mesi del datore di lavoro.
L’art.25 dello stesso decreto, norma invece gli obblighi del medico competente. In primis, il medico è chiamato a collaborare con il datore di lavoro e con il RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione) per la redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi); il DVR, infatti, deve essere firmato anche dal medico competente.
Egli è responsabile delle cartelle sanitarie di ogni singolo lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia della privacy e del segreto professionale. Il medico competente deve anche fornire ai lavoratori le informazioni sulle visite e sugli esami cui sono sottoposti e deve visitare periodicamente gli ambienti di lavoro.
Ma il compito proprio è più importante del medico competente è quello di programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici dell’azienda e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
L’art.41 del D.Lgs 81/2008 stabilisce, invece, gli adempimenti che il medico competente deve effettuare per la sorveglianza sanitaria.
Anzitutto, è prevista una visita medica preventiva (quindi prima dell’assunzione) per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato. Sono poi previste visite mediche periodiche - di norma a cadenza annuale, ma anche con cadenza diversa - per controllare e monitorare lo stato di salute dei lavoratori, e visite su richiesta del lavoratore o per cambio di mansione.
I costi relativi alle visite mediche, agli esami clinici e biologici e alle indagini diagnostiche ritenute necessarie dal medico competente sono a carico del datore di lavoro e possono essere finalizzate, nei casi e condizioni previste dall’ordinamento, alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica del lavoratore:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
In caso di inosservanza dei propri obblighi, per il medico competente sono previste sanzioni penali e/o amministrative, con ammende da 328 a 4.384 € e/o arresto fino a tre mesi.
Infine, anche il medico competente deve essere in possesso di specifici titoli e requisiti per esercitare la sua funzione all’interno delle aziende, per cui è sempre opportuno rivolgersi ad un consulente esperto in sicurezza sul lavoro che sappia indirizzarvi alla corretta individuazione di questa figura fondamentale per l’azienda, e per poi valutare anche la regolarità di tutti gli altri aspetti legati al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, come per esempio la corretta informazione e formazione dei lavoratori.
Leonardo Cannata, 03/03/18.

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