Sicurezza nel cantiere, il Direttore dei lavori è sempre responsabile?


La responsabilità penale del Direttore dei lavori in caso di mancata applicazione del D.lgs. 81/08
Sicurezza nel cantiere, il Direttore dei lavori è sempre responsabile?

Il Direttore dei lavori è penalmente responsabile per gli infortuni che accadono nel cantiere solo se si prova, attraverso documenti o comportamenti inequivocabili, che questi ricopre anche la funzione di sorveglianza dell’applicazione delle misure di sicurezza sul lavoro e non la sola sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto.

In altre parole, la qualifica di Direttore dei lavori non comporta automaticamente anche la sua responsabilità per la sicurezza sul lavoro, dato che tale ruolo può essere ricoperto da persona diversa. Dunque, per poter rispondere degli eventuali infortuni occorsi sul cantiere, il direttore dei lavori deve svolgere il compito di supervisione del progetto edile e anche quello della sorveglianza sulla corretta applicazione delle misure di sicurezza attraverso un’ingerenza diretta e inequivocabile nell’organizzazione del lavoro, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze.

Tale orientamento è stato espresso nuovamente dalla Suprema Corte di Cassazione Penale – Sezione IV –, con sentenza n. 1471 del 15 gennaio 2014, relativa proprio alla responsabilità penale del Direttore dei lavori nel caso di inosservanze delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (in base al D.lgs. 81/08).

Gli ermellini si sono pronunciati sul caso di un operaio che, sfornito di adeguati dispositivi di protezione individuale, era morto cadendo da un muro in costruzione. In quel momento, non erano presenti sul cantiere né il direttore dei lavori (che non aveva anche l’incarico di responsabile della sicurezza), né il preposto (per giustificato motivo).

La Corte d'Appello di Palermo, quale giudice di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Sezione Quarta della Corte di Cassazione del 17/04/2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, aveva ridotto la pena a mesi sette di reclusione ciascuno nei confronti del direttore dei lavori e del preposto per il reato di omicidio colposo (di cui all'art. 589, commi 1 e 2, c.p.) per avere cagionato per colpa, la morte di un operaio a seguito di lesioni dovute dalla caduta. Parimenti, la Corte d'Appello di Palermo aveva dichiarando il concorso di colpa della vittima nella misura del 25%.

Sia il direttore dei lavori, sia il preposto hanno proposto ricorso in Cassazione.

Specificatamente al direttore dei lavori, questi ha evidenziato alla Suprema Corte che i compiti di osservanza sui rischi e sulle norme antinfortunistiche, così come la vigilanza sull’uso dei dispositivi di protezione da parte dei lavoratori non erano attribuibili a lui, ma al datore di lavoro ed al responsabile della sicurezza in cantiere.

I supremi giudici hanno ritenuto in parte fondati i ricorsi di entrambi e con riferimento al solo direttore dei lavori hanno affermato che la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro ben potendo l’incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto. Si è infatti chiarito (…) che destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere.
E ancora, “Ne consegue che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l’individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo inequivoco l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere o l'esercizio di tali funzioni”.

In conclusione, la Suprema Corte ha specificato che la responsabilità penale del direttore dei lavori deve essere verificata attraverso documenti o comportamenti che possano provare l’incarico di responsabile della sicurezza, poiché tale nomina non comporta automaticamente anche la delega alla sicurezza sul lavoro, ma può riguardare solamente la supervisione tecnica dell’esecuzione del progetto edile.
Viceversa, il direttore dei lavori è penalmente responsabile se viene accertata in maniera univoca la sua ingerenza diretta nell’organizzazione del cantiere in merito a modalità operative e tempistiche lavorative.

 

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di Geom. Andrea Bugiaretti

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