Sicurezza o carta straccia?


Architetto, ma è proprio obbligatorio questo piano della sicurezza?
Sicurezza o carta straccia?
Quante volte mi sono sentito fare questa domanda da clienti che, già oberati da spese ingenti per lavori di ristrutturazione, vedono nel piano della sicurezza un inutile balzello in più e un sovrappiù di carta che nessuno leggerà!
La sicurezza nei cantieri è normata dal Decreto Legislativo 81 del 2008, che recepisce le Direttive Europee in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e pone in essere severe pene pecuniarie ed anche penali.
Le statistiche dimostrano che i morti sul lavoro in Italia sono tuttora un’emergenza nazionale, per non parlare degli infortunati! All’interno di questa casistica, l’edilizia ha un triste primato e si è appurato che gran parte di questi incidenti derivano dallo scarso coordinamento fra le varie figure che intervengono nel cantiere.
Per questo il legislatore ha introdotto la figura del Coordinatore per la Sicurezza che viene nominato dal committente.
Nei cantieri possono intervenire lavoratori autonomi, ossia artigiani, che lavorano da soli e senza alcun dipendente, oppure imprese che hanno almeno un dipendente.

Ma ecco il punto fondamentale: la nomina del Coordinatore e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) sono obbligatori per qualunque lavoro edile? Il Decreto risponde a questa domanda all’art. 90 comma 3: il committente è obbligato alla nomina del Coordinatore per la sicurezza quando nel cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici.
Ciò vuol dire che se per ristrutturare il mio appartamento ci sarà l’impresa edile che poi affiderà la parte impiantistica ad un’impresa elettrica o idraulica, ci sarà l’obbligo della nomina del Coordinatore per la sicurezza, del PSC e della notifica all’ASL. Se, invece, la stessa impresa edile affiderà la parte impiantistica a singoli artigiani senza dipendenti, questi obblighi non scatteranno.
Il senso di questa distinzione sta nel fatto che il Decreto nasce per tutelare i lavoratori, che sono il soggetto debole e a rischio, e non i datori di lavoro o gli artigiani, che dovrebbero già avere a cuore la loro sicurezza personale.

I principali documenti che riguardano la sicurezza nei cantieri sono:
1. Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), che è un documento generale che riguarda i rischi di quel tipo di impresa e che ogni ditta deve redigere e periodicamente aggiornare nel caso in cui cambino le attività o le procedure.
2. Il POS (Piano Operativo della Sicurezza), che l’impresa deve redigere per ogni singolo cantiere, evidenziando i rischi specifici di quel cantiere (prende spunto dal DVR e ne contestualizza i contenuti).
3. Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), che viene redatto dal Coordinatore per la Sicurezza nominato dal committente e che, recependo i POS di tutte le imprese, stabilisce le corrette azioni di coordinamento riferite al singolo cantiere. Questo Piano è redatto da un professionista, ingegnere o architetto, che abbia frequentato il corso specifico di 120 ore e i successivi aggiornamenti. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progetto redige il piano, e in fase di esecuzione ne controlla l’applicazione e ne corregge i contenuti in corso d’opera.
4. Il PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio), che riguarda soltanto i ponteggi, quando sono necessari, e viene redatto dalla ditta che li monta e smonta.

Quindi il DVR e il POS sono documenti di cui le imprese devono sempre essere dotate, mentre il PSC è un obbligo del committente, nei casi sopra detti.
È evidente, da quanto detto, che, mentre il DVR di un’impresa edile potrà essere molto simile a quello di un’altra impresa edile che faccia lavori analoghi, al contrario, sia il POS e, ancor maggiormente il PSC, dovranno essere studiati specificatamente per ogni singolo cantiere.
Quindi diffidate da chi vi propone un Piano di Sicurezza e Coordinamento a poche centinaia di euro, perché potrebbe trattarsi, con ogni probabilità, di un mero lavoro di copia e incolla inutile e pericoloso! Inutile perché, se il lavoro non è contestualizzato, le misure di sicurezza non proteggeranno dai rischi, e pericoloso perché il committente, per legge, conserva le sue responsabilità, anche penali, sommandole a quelle del Coordinatore.

Quindi, in definitiva, quando è obbligatorio (e non lo è sempre), facciamolo bene questo Piano della Sicurezza, e paghiamolo un giusto prezzo che tenga conto sia del lavoro di redazione vero e proprio, sia delle pesanti responsabilità del Coordinatore.

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di arch. Giampiero Attanasio

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