Silenzio assenso e terzo condono edilizio: limiti


Secondo una recentissima sentenza del Consiglio di Stato, il silenzio assenso sull'istanza di sanatoria si configura solo se la domanda presentata è completa
Silenzio assenso e terzo condono edilizio: limiti

Formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono edilizio ai sensi della Legge 326/2003

Il Consiglio di Stato chiarisce che: “Per la formazione del silenzio-assenso sull'istanza di condono edilizio, è necessario che sia stato completato il pagamento dell’oblazione dovuta e degli oneri concessori, e che la domanda sia completa di tutta la documentazione”.

Il chiarimento arriva ad opera della Sentenza n. 3684 del 10 maggio 2021 con la quale i giudici di Palazzo Spada decidono su un appello presentato avverso la sentenza di primo grado con la quale i giudici amministrativi di primo grado hanno confermato il provvedimento con il quale l’ente locale richiedeva il pagamento del conguaglio dell’oblazione e degli oneri concessori.

I giudici amministrativi non hanno poi censurato il provvedimento nella parte in cui l’ente locale afferma la non formazione del silenzio-assenso. Leggendo l’atto di appello, secondo il ricorrente si sarebbe formato il silenzio assenso come previsto dall’art. 32, comma 37 della Legge n. 326/2003.

In particolare il ricorrente avrebbe indicato l’avvenuta presentazione, al momento della domanda di condono e successivamente, delle ricevute dei versamenti dell’oblazione e del costo di costruzione, della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’epoca degli abusi e la conformità all’originale della documentazione prodotta in copia, della documentazione fotografica, degli elaborati grafici con calcolo planovolumetrico delle superfici e dei volumi, del rapporto di copertura e dei parametri urbanistici applicati, della planimetria catastale.

In virtù della normativa in esame, i giudici di Palazzo Spada, hanno confermato l’orientamento consolidato giurisprudenziale secondo il quale per la formazione del silenzio assenso, tranne nel caso in cui si tratti di zone vincolate, sull’istanza di condono edilizio è necessario che la domanda sia completa in ogni sua parte e che soprattutto il pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori sia effettuato per intero.  

Solo in virtù dei predetti requisiti, il condono deve reputarsi ammissibile ed in assenza di tali requisiti la domanda di sanatoria non potrà mai considerarsi completa, né il decorso del termine per la definizione delle istanze potrà condurre alla formazione: “Nel caso di specie, il termine di 24 mesi per la formazione del silenzio assenso non poteva che decorrere dalla data in cui è stata integrata la domanda. Non si può, infatti, aderire alla tesi dell’appellante, per cui la domanda sarebbe stata già completa e la richiesta di integrazione documentale sarebbe stata “pretestuosa”.

Né si può sostenere che il termine decorra dalla data di presentazione della domanda, nel caso in cui come in quello di specie, lo stesso termine deve ritenersi interrotto dalla richiesta di integrazione da parte dell’ente locale. L’appello è stato dunque respinto.

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di Avv. Vincenzo Lamberti

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