SIMoITel e AGCM. Sanzioni per 3,2 milioni di euro


L'AGCM ha sanzionato tre società di telefonia per pratiche commerciali scorrette: inviano solleciti di pagamento con possibile iscrizione al S.I.Mo.I.Tel
SIMoITel e AGCM. Sanzioni per 3,2 milioni di euro
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in seguito alla denuncia effettuata dalle associazioni dei consumatori, ha chiuso tre procedimenti istruttori per pratiche commerciali scorrette, sanzionando Wind Tre S.p.A., Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per un ammontare complessivo di 3,2 milioni di euro.
Si legge nel comunicato stampa che le tre società hanno posto in essere condotte aggressive, in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, aventi ad oggetto l’invio ai clienti, presunti morosi, di lettere di sollecito di pagamento contenenti la minaccia di iscriverne il nominativo in una banca dati, denominata S.I.Mo.I.Tel., non ancora operativa e dalla finalità indeterminata, al fine di indurli a pagare gli addebiti richiesti (www.agcm.it).
Il S.I.Mo.I.Tel. (Sistema Informativo sulle Morosità Intenzionali nel settore della Telefonia) è una banca dati a cui partecipano i principali operatori del settore delle telecomunicazioni ed è finalizzata esclusivamente "alla prevenzione delle morosità intenzionali della clientela titolare di contratti per la fornitura di servizi di telefonia fissa e mobile postpagata". Le condizioni, le modalità di gestione e di funzionamento sono state stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 523 dell’8 ottobre 2015 (pubblicato sulla GU n. 257 del 4 novembre 2015). Il Garante privacy aveva previsto che il trattamento dei dati personali contenuti nel S.I.Mo.I.Tel. sarà effettuato dal gestore e dai partecipanti esclusivamente per verificare l´eventuale presenza di morosità intenzionali, dovendosi intendere per tali i mancati pagamenti non dovuti a circostanze impreviste e contingenti, ma ad una precisa volontà del soggetto. L´interessato sarà iscritto nel S.I.Mo.I.Tel. al contemporaneo verificarsi dei seguenti presupposti: recesso dal contratto ad iniziativa di una delle parti esercitato da non meno di tre mesi; importo insoluto per ogni singolo operatore di non meno di 150 (centocinquanta) euro; presenza di fatture non pagate nei primi sei mesi successivi alla stipula del contratto; assenza di altri rapporti contrattuali post-pagati, attivi e regolari nei pagamenti con lo stesso operatore; assenza di formali reclami/contestazioni, istanze di conciliazioni o comunque istanze di definizione di controversie dinanzi agli organi competenti inoltrate dal cliente; invio a cura del partecipante all´interessato, almeno trenta giorni solari antecedenti all´iscrizione nel S.I.Mo.I.Tel., della comunicazione di preavviso di imminente iscrizione. Il preavviso sarà inviato con comunicazione scritta tracciabile (a titolo esemplificativo, raccomandata A/R con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata) e comprovante la data e le modalità utilizzate per l´invio. (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4349760).
Ebbene, l’AGCM, con l’ausilio della Guardia di Finanza, ha accertato che i tre operatori inviavano i solleciti anche a clienti non qualificabili come "morosi intenzionali", perché privi di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione, compresi utenti che potevano contestare la fondatezza del debito vantato dall’operatore.
L’indicazione della possibile iscrizione nella black list è stata ritenuta dall’Antitrust idonea a condizionare i consumatori, sfruttando la minaccia di fare ricorso a uno strumento previsto come forma di autotutela del mercato nei confronti dei morosi intenzionali, ma non ancora attivo, inducendo i destinatari a ritenere che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, potenzialmente anche incerta e/o oggetto di contestazione, fosse preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto, al fine di evitare l’iscrizione nella banca dati, con la possibile conseguenza di non poter più concludere contratti con alcun operatore telefonico.
Per questi motivi è stata irrogata a Wind Tre s.p.a. una sanzione pari a 600.000 euro, a Telecom s.p.a. 1.800.000 euro e aVodafone Italia S,p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 800.000 euro.

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di Gianluca Di Ascenzo

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