Sinistro in area privata


L’rc auto risponde anche in caso di sinistro in area privata?
Sinistro in area privata
L’art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private sancisce l’obbligatorietà dell’assicurazione per la responsabilità civile per tutti i veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, intendendosi per quest’ultime "tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico" (D.M. n. 86/2008 art. 3, comma 2). Secondo l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione per rinvenire il discrimen tra strada pubblica e privata non bisogna accertare il soggetto proprietario, ma è necessario effettuare una verifica di fatto sulle modalità d’uso dell’area stessa. La definizione influisce sull’applicabilità o meno della disciplina del Codice della Strada agli incidenti verificatisi in area privata.
La giurisprudenza ha avuto cura di precisare come la destinazione ad uso pubblico di un’area possa avvenire mediante la c.d. dicatio ad patriam, ovvero con il comportamento del proprietario che mette il bene a disposizione della collettività (Cass. Civ., Sez. II, n. 6924/2001; Cass. Civ., n. 3075/2006).
La giurisprudenza è stata sempre improntata a questa definizione, secondo la quale ai fini dell'applicazione delle sanzioni inerenti all'inosservanza delle norme che regolano la circolazione stradale si deve far riferimento non tanto al concetto di proprietà della strada, ma alla sua destinazione (Cass. Civ., Sez. III, n. 3633/1996). Per destinazione, in particolare, s’intende quella che il soggetto, con un atto di volontà implicito od esplicito, ha inteso dare all'area di sua proprietà. In ogni caso la pubblicità o meno dell'area deve essere palese e deducibile o dalle caratteristiche del luogo o da opportune strutture atte a limitarne l'accesso (cancelli, transenne, cartelli, iscrizioni sulla sede stradale etc.): si tratta comunque di una valutazione da farsi a seconda del caso specifico avendo come parametro di giudizio le facoltà dell'uomo medio che tenga una condotta diligente.
Di conseguenza, le norme di comportamento che regolano la circolazione all'interno delle aree private aperte al pubblico sono quelle previste nel Codice della Strada. Ciò anche nel caso di area privata non aperta al pubblico, ma solo ai fini di un eventuale responsabilità civile e/o penale poiché, anche gli utenti di una strada privata sono legittimati a fare affidamento sul rispetto di quelle norme che si fondano sul concetto di comune prudenza e che devono regolare la circolazione dei veicoli, delle persone e degli animali (Cass. Pen., Sez. IV, 27 aprile 1991).
In caso di incidente stradale in area privata, pertanto, il tema dell’applicabilità o meno del codice stradale rileva sotto due profili: quello della regola attraverso cui accertare la responsabilità del danneggiante e quello del possibile esercizio dell’azione diretta nei confronti dell’assicurazione.
Secondo il citato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, ove ricorra il presupposto della circolazione del veicolo su una strada privata soggetta ad uso pubblico o, comunque, adibita al traffico di pedoni o di veicoli, sarà operativa la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c. a carico del conducente del veicolo e la conseguente responsabilità' del proprietario. Allo stesso modo in caso di incidente in area privata l’assicurazione per l’RC Auto risponderà nel caso in cui detta area sia equiparabile ad area pubblica così come interpretata dalla giurisprudenza, di fatto da valutare caso per caso.

Articolo del:


di Avv. Gianluca Madonna

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse