Sinistro occorso in un parco divertimento


Chi ne risponde e a quale titolo
Sinistro occorso in un parco divertimento
Quante volte vi sarà capitato di trovarvi in un parco divertimenti e non sapere come comportarvi in caso d’incidente su una giostra?! Beh credo molte volte viste le statistiche dei procedimenti nei confronti dei parchi divertimento.
Ci si interroga chi sia il responsabile in caso d’incidente su una giostra che si trova all’interno del parco.
In primis è possibile ascrivere la responsabilità allo stesso parco divertimenti dal punto di vista della responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. che recita testualmente: "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Capita spesso che in molte attrazioni dei parchi divertimento non ci siano misure idonee ad evitare infortuni e le poche misure alle quali gli utenti devono attenersi sono nella maggior parte dei casi rispettate.
È indubbio, quindi, che il custode dell’attrazione debba adottare tutte le dovute cautele a tutela degli utenti che usufruiscono della stessa, per esempio sono molto importati i cartelli affissi davanti all’attrazione dove vengono elencati i rischi connessi al "godimento" della stessa.
Ma il danneggiato cosa deve provare per ottenere il risarcimento dei danni?!
Varie sono state le pronunce della Cassazione su questo punto ed in particolare ad oggi si può affermare che il danneggiato che agisce per il risarcimento dei danni subiti è tenuto alla dimostrazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell’imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode. Infatti su quest’ultimo grava, in ragione dell’inversione dell’onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene presentasse, per l’utente, una situazione di pericolo occulto.
Concludendo la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. si fonda sul rapporto oggettivo del custode con la cosa e prescinde dal carattere insidioso di questa, ossia dell’imprevedibilità e invisibilità della cosa dannosa, sicché il danneggiato non deve dimostrare tale carattere.
E in caso di un’ attrazione all’interno del parco divertimenti direttamente condotta da un addetto si può evocare qualche responsabilità dello stesso?
Si può far riferimento all’art. 2049 c.c. che sancisce la responsabilità dei padroni e dei committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Una pronuncia della Cassazione è chiara su quanto sopracitato infatti: "nel caso di attività imprenditoriale, sussiste a carico dell’imprenditore la responsabilità ai sensi dell’art. 2049 c.c. per gli atti illeciti produttivi di danni ai terzi, compiuti dalle persone che, indipendentemente dall’esistenza o meno di uno stabile rapporto di lavoro subordinato, siano inserite, anche temporaneamente o occasionalmente, nell’organizzazione aziendale e abbiano agito, in questo contesto, su richiesta per conto e sotto la vigilanza sell’imprenditore".
Concludendo è bene precisare che dipende dalle situazioni concrete stabilire il soggetto a cui, dopo un incidente in un parco divertimenti, debba essere attribuita responsabilità civile e/o penale.

Articolo del:


di Maria Teresa Pomposelli

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