Sistema Tessera Sanitaria


Proroga e sanzioni del nuovo sistema ai fini del Modello 730 precompilato
Sistema Tessera Sanitaria
A partire dal 2016, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (Modello 730 precompilato), l’Agenzia delle Entrate è tenuta ad acquisire anche i dati relativi alle prestazioni sanitarie sostenute da ciascun contribuente.
Tutti gli iscritti all’albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri debbono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria le spese sanitarie sostenute dai cittadini ai fini del Modello 730 precompilato, secondo le modalità definite dal Decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanza e dal Provvedimento 31 luglio 2015 dell’Agenzia delle Entrate.

Nell’elenco dei soggetti obbligati (sopra allegato) non sono compresi, ad esempio, gli ottici ed i veterinari: le spese sostenute presso detti soggetti non saranno, quindi, inserite nel Modello 730 precompilato.

Il primo invio dei dati entro il 31 gennaio 2016 termine prorogato al 9 febbraio, riguarderà scontrini e fatture dell’intero anno 2015.
A titolo esemplificativo i medici e odontoiatri devono comunicare i dati relativi alle seguenti prestazioni:
· spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica;
· visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali;
· prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica;
· interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri;
· certificazioni mediche;
· altre spese sanitarie non comprese nell’elenco.

Per ciascuna spesa o rimborso, i dati da comunicare sul Sistema Tessera Sanitaria sono:
a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto che ha emesso il documento fiscale ( scontrino o fattura );
c) data del documento fiscale che attesta la spesa;
d) tipologia della spesa;
e) importo della spesa o del rimborso;
f) data del rimborso.
La tipologia di spesa dovrà essere indicata in base ad una apposita codifica prevista dal software di gestione dell’adempimento.

Sanzioni: si prevede la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa, fino ad un massimo di 50.000 euro.

Articolo del:


di Studio Molinaro

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse