Sistemi di informazione creditizia


I problemi di contemperamento tra i Sistemi di Informazione Creditizia e la tutela della privacy...
Sistemi di informazione creditizia
Le Banche e le Società finanziarie prima di concedere credito a quanti si rivolgono a loro, debbono necessariamente informarsi circa la loro solvibilità ed affidabilità. Il tipo di informazione che viene richiesta è duplice: in primo luogo è fondamentale conoscere se i soggetti che richiedono un credito abbiano in passato regolarmente pagato le rate relative ad eventuali finanziamenti precedentemente richiesti oppure se si siano verificati dei ritardi e questi siano poi stati sanati. In sostanza la Banca o la Società finanziaria vuole conoscere se il soggetto che richiede l'accesso al credito non sia da considerare un c.d. "cattivo pagatore". In tempi passati, infatti, proprio con riferimento alle banche dati di cui più oltre si dirà, si era soliti parlare di c.d. "liste dei cattivi pagatori". Adesso questa terminologia continua ad essere adoperata in senso atecnico, mentre la terminologia giuridica definisce queste banche dati come "Sistemi di Informazione Creditizia"; b) in secondo luogo le Banche e le Finanziarie hanno interesse di conoscere quanti finanziamenti siano tuttora pendenti, siano tuttora in corso, al fine di accertare se il reddito del soggetto richiedente l'accesso al credito sia in grado di far fronte al pagamento di tutti i finanziamenti tuttora pendenti: tecnicamente si suole parlare di "rapporto rata-reddito".

Questi archivi, o banche dati, si distinguono fondamentalmente in due grandi categorie:
A) CENTRALI RISCHI PUBBLICHE;
B) CENTRALI RISCHI PRIVATE, dette anche SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA;
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta:
le CENTRALI RISCHI PUBBLICHE sono state istituite per legge e sono due:
1) la CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA che riguarda esposizioni debitorie (mutui, aperture di credito, anticipazioni bancarie) superiori ad una determinata cifra (prima € 75.000,00, di recente la cifra è stata abbassata ad € 30.000,00);
2) la Centrale Rischi della SIA S.p.A. (SOCIETA' INTERBANCARIA PER L'AUTOMAZIONE), che viene denominata CAI (CENTRALE ALLARMI INTERBANCARIA).
Le CENTRALI RISCHI PRIVATE, denominate "Sistemi di Informazione creditizia" sono società private di raccordo del sistema bancario, in cui sono archiviati anche le esposizioni debitorie di poche migliaia di euro (in pratica la fascia che va da 0 fino a 30.000,00 euro).
Le più note in Italia sono "CRIF S.p.A." con sede a Bologna; CTC S.p.A. (Consorzio per la tutela del credito), con sede a Milano ed "Experian S.p.A." con sede a Roma.

Queste banche dati pongono anche delicatissimi problemi di tutela della privacy. Prima del 2005, non essendo questa materia disciplinata da alcuna norma, nella pratica si verificavano delle situazioni estremamente drammatiche per i consumatori, i cui nominativi rimanevano segnalati anche per molti anni pur dopo l'estinzione del finanziamento ed il pagamento di quanto dovuto alla Banca od alla Società Finanziaria. Ecco che si parlava, con terminologia dispregiativa, a proposito di tale banche dati di "liste dei cattivi pagatori" e la segnalazione in tali banche dati, anche per il mancato pagamento di una sola rata (come solitamente avveniva prima dell'entrata in vigore del Codice di cui si dirà), significava bollare definitivamente un soggetto come "cattivo pagatore" e pregiudicargli seriamente l'accesso al credito. Ove si tenga conto che in tali liste vengono segnalati anche i nominativi di quanti prestano fideiussione per garantire un mutuo o un finanziamento personale contratto da altro soggetto, ed in caso di mancato pagamento da parte del debitore principale, veniva spesso segnalato anche il fideiussore, si comprende come la mancanza di una disciplina legislativa per queste società di raccordo del sistema bancario fosse estremamente problematica.
Ecco così che per ovviare a simili situazioni a decorrere dai 1° gennaio 2005 è entrato in vigore il "CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITA' E PUNTUALITA' NEI PAGAMENTI", emanato con Provvedimento del Garante dei dati personali n. 8 del 16 novembre 2004 Con questo "Codice di deontologia e buona condotta" sono state stabilite delle regole ben precise a cui sia Banche e Società Finanziarie, sia le Società private che gestiscono queste banche dati ("Crif S.p.A." "CTC S.p.A." "Experian S.p.A

Articolo del:


di Avv. Stefano Di Salvo

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