Slitta la scadenza per CU, 730 e precompilati


Ecco cosa prevede il Decreto Coronavirus in merito alle scadenze relative agli adempimenti dichiarativi
Slitta la scadenza per CU, 730 e precompilati

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 02.03.2020 il D.L. 9/2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, i differimenti relativi agli adempimenti dichiarativi, che noi consulenti ci apprestavamo ad inviare in questa “calda” settimana.

Innanzitutto, bisogna precisare che tali differimenti entrano in vigore il 2 marzo, giorno della pubblicazione in gazzetta e, riguardano, tutti i contribuenti e non solo quelli della cosiddetta “zona rossa”.

Solo per il 2020 le certificazioni uniche riferite al periodo d'imposta 2019 che riguardano i contribuenti coinvolti nella presentazione del 730 o Modello redditi i cui emolumenti non entrano nell'ambito del regime iva, dovranno essere trasmesse in via telematica entro il prossimo 31 Marzo, compresa la consegna cartacea al dipendente, in luogo del 9 Marzo (il 7 essendo sabato avrebbe fatto slittare di altri due giorni il vecchio termine), mentre per le CU autonomi, provvigioni e redditi diversi, resta il termine ultimo di invio e cioè il 2 Novembre (poiché il 31 ottobre cade di sabato).

Non ci soffermeremo in questa sede sulla ratio di compilazione del modello, per non risultare prolissi nell'esposizione, diremo  in estrema sintesi che la novità principale per il modello “dipendenti” consiste nella comunicazione da parte del sostituto d'imposta dei dati relativi al coniuge e ai familiari a carico del dipendente, mentre la novità di quest'anno del modello “autonomi” è data dalla nuova sezione che dovrà essere compilare dal sostituto che si è avvalso di lavoro autonomo, parasubordinato (anche se collaboratori a progetto), occasionali e, naturalmente, di professionisti, nel corso del 2019.

Nel provvedimento di proroga è stata indicata anche la data del 31 marzo 2020, quale termine ultimo per la trasmissione da parte degli enti terzi (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) dei dati utili per la compilazione della dichiarazione precompilata, i quali dovevano essere originariamente trasmessi entro il 28 marzo. Nello specifico si tratta delle comunicazioni relative ad una serie di oneri detraibili e deducibili che dovranno affluire in maniera automatica nei modelli precompilati, mentre per quanto riguarda le spese sanitarie, al contrario, non è stata prevista alcuna moratoria per la comunicazione al Sistema TS, termine già scaduto il 31 Gennaio ultimo scorso, di conseguenza è stata prorogata al 5 maggio 2020 (in luogo del 15 aprile) la data entro la quale sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell’Agenzia delle entrate.

In buona sostanza il conguaglio da parte del sostituto d'imposta da inserire in busta paga, potrà sempre avvenire alla prima retribuzione utile e, comunque, entro il mese successivo rispetto a quello della ricezione del risultato del 730 (730/4), in considerazione del fatto che il nuovo termine per l'invio del mod.730 slitterà dal 23/7 al 30/09, a prescindere dalla modalità adottata di presentazione: prende cioè forma l'anticipazione di un anno dell'efficacia di una norma già introdotta dal D.L. 124/2019 che indicava i termini dell'assistenza fiscale e della dichiarazione precompilata a partire dal 2021.

Non è inopportuno, infine, ricordare che tra le ulteriori previsioni di rilievo, introdotte dal citato D.L. 9/2020, merita un richiamo l’articolo 11, il quale prevede che l’obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 D.L.gs. 14/2019 “Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza”, da parte di particolari soggetti qualificati, quali gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, cui spetta, a ciascuno per le proprie competenze, di verificare che gli organi amministrativi valutino tempestivamente e contrastino adeguatamente gli elementi sintomatici della crisi, opererà soltanto a decorrere dal 15 febbraio 2021, con un differimento, quindi, di sei mesi rispetto alla fissata scadenza del 15 agosto 2020.

 

Articolo del:


di Rag. Giuseppe Vaccaro

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse