Smart Working: pregi e difetti del lavoro agile


Smart Working e telelavoro: le differenze sono molte. Pregi e difetti del lavoro agile, per un utilizzo consapevole di un nuovo paradigma lavorativo.
Smart Working: pregi e difetti del lavoro agile

 

Smart Working: il lavoro intelligente ci salverà?

Durante il periodo emergenziale e ancora adesso, lo Smart Working ha consentito quindi la normale continuazione dell’attività aziendale. Una scelta virtuosa da parte di aziende e lavoratori che tuttavia, ad occhio più attento, si avvicina più alla definizione di telelavoro che a quella di di Smart Working.

 

Differenze tra Smart Working e telelavoro

Smart Working e telelavoro possono apparire simili, ma si tratta in realtà di due modelli lavorativi molto differenti, con caratteristiche operative distanti tra loro sia a livello contrattuale, che per quel che concerne i processi aziendali. Anzitutto: il telelavoro è regolato da un contratto collettivo, mentre lo Smart Working nasce da un accordo siglato tra lavoratore e datore. Nel telelavoro gli orari di lavoro restano in genere invariati, mentre lo spazio lavorativo subisce un cambiamento. Con lo Smart Working, invece, non cambia solamente il luogo di lavoro fisico, ma l’intera gestione dello spazio e del tempo, che diviene più flessibile e autonoma. Tempo e spazio non sono più l’unico criterio per il calcolo retributivo, al contrario di quanto accade per il telelavoro, poiché non determinanti e subordinati al raggiungimento di un obiettivo.

 

Quali sono le tutele?

Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. Il decreto attuativo n.6 del 23 febbraio 2020, emanato in piena emergenza Covid19, ha favorito l’utilizzo dello Smart Working anche senza accordo preventivo tra le parti.

Il DPCM 8 marzo 2020 ha incentivato ulteriormente il ricorso a tale strumento di lavoro:

<<la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può’ essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro>>. (art.2, comma1)

>> Il lavoro agile promuove la produttività, al di là della presenza in azienda.

È chiaro che un rapporto di lavoro di questo genere prevede che tra lavoratore e datore vi sia una notevole dose di libertà e fiducia reciproca, nonché la consapevolezza di far parte di una nuova cultura del lavoro. Se ben sfruttato, infatti, il lavoro smart diventa il primo tassello di un percorso di riorganizzazione dei processi aziendali molto più complesso, che affonda le radici in una cultura aziendale flessibile e pronta al cambiamento.

 

I vantaggi del lavoro intelligente

  • la possibilità di continuità lavorativa;
  • l’occasione di conciliare vita lavorativa e famiglia;
  • l’assunzione di autonomia lavorativa;
  • la scoperta di nuovi strumenti digitali;
  • l’aumento (in molti casi) della produttività.

Lo Smart Working può nascondere però anche qualche insidia. Per scovarle tutte, meglio non perdersi il nostro prossimo aggiornamento!

 

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di Team Acanto

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