Sms e messaggi Whatsapp hanno valore processionale?


La messaggistica dei telefoni cellulari ha aperto una nuova stagione per le prove documentali
Sms e messaggi Whatsapp hanno valore processionale?

Capita spesso di pentirsi di ciò che si è scritto, sia che si tratti di una lettera inviata per posta, sia che si tratti di un semplice post pubblicato su un social network. Una domanda: quello che scrivo, ad esempio, su whatsapp, può essere utilizzato contro di me in un ipotetico giudizio?

Nel nostro diritto civile, nella sezione riguardante le prove documentali, leggiamo all'art. 2712 c.c.: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai patti o alle cose medesime”.

Interpretando la norma, parrebbe proprio che anche gli SMS o i messaggi su whatsapp possano considerarsi prove di quanto abbiamo scritto, se non disconosciamo di essere gli autori dei messaggi stessi.

La Corte di Cassazione ha, infatto, da tempo riconosciuto pieno valore probatorio per gli SMS e per le immagini contenute negli MMS, ritenuti “elementi di prova” integrabili con altri elementi anche in caso di contestazione (Cassaz. Civ., sent. 11/05/2005 n. 9884).

Per quanto riguarda i messaggi tramite l'applicazione whatsapp, anch'essi costituiscono documenti informatici a tutti gli effetti, e, pertanto, prove di quanto abbiamo scritto o ricevuto.

Anche il c.d. screenshot, ossia l'immagine estratta di tutto ciò che può essere visualizzato su un schermo di un computer o di un cellulare (un video, una conversazione, etc.), può avere valore probatorio se dall'immagine si desume, per esempio, l'ora o il giorno in cui è avvenuta la conversazione e/o l'azione del video: a stabilirlo, con riferimento specifico a quest'ultima forma di documento, è stata la Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 8736/2018.

Viene da chiedersi cosa si possa contestare o disconoscere relativamente al contenuto di tali messaggi e la risposta è più semplice di quanto non si possa immaginare: il Giudice, su istanza della parte interessata al disconoscimento, può disporre un'apposita consulenza tecnica che accerti l'attendibilità o meno del documento informatico.

Ora che abbiamo visto che tali categorie di documenti possono valere come prove documentali a tutti gli effetti in un processo, ora è necessario capire meglio in merito alla loro produzione in giudizio.

Due recenti sentenze aiutano a comprendere come la materia in esame sia tutt'altra che priva di dibattito giurisprudenziale. Il Tribunale di Milano ha ritenuto inammissibili le conversazioni di una chat whatsapp in assenza dei supporti informatici sui quali presumibilmente si erano formate - smartphone, tablet, computer- e, ancora, non rilevanti le conversazioni sviluppatesi su whatsapp estratte dall’utenza telefonica e prodotte con trascrizioni su fogli “Word” (Trib. Milano, sez. lavoro, Sentenza del 24/10/2017 e del 06/06/2017); mentre il Tribunale di Ravenna ha riconosciuto che i messaggi inviati tramite whatsapp possano costituire un vero e proprio riconoscimento di debito (Trib. di Ravenna, sentenza del 10/03/2017, n. 231).

L'argomento è di estrema attualità. Basti pensare, ad esempio, al fatto che un licenziamento intimato tramite messaggio whatsapp è stato ritenuto valido perchè ha permesso al lavoratore di venirne a conoscenza: la sua ricezione è stata verificata (si pensi alla funzione della “doppia spunta blu” che certifica l'avvenuta conoscenza del messaggio) unitamente al giorno e all'ora in cui è avvenuta (Tribunale di Catania, sezione lavoro, Ordinanza del 27/06/2017).

Occhio dunque a cosa scriviamo per sms o nelle chat di whatsapp perché, anche in questo caso, scripta..manent!

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di Avv. Valerio Valensin

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