Social network e reati informatici, come evitare il reato di minacce


Quando la comunicazione trascende l’offesa alla reputazione, si può giungere alla responsabilità penale per il reato di minaccia
Social network e reati informatici, come evitare il reato di minacce

Ci sono serviti moltissimo nel 2020 e li usiamo sempre di più. Tuttavia, alla maggiore diffusione dei mezzi di comunicazione telematici collettivi, meglio noti come social network, si accompagna la crescita della malsana pratica di inasprire le interazioni con altri utenti di tutte queste piattaforme, tramite provocazioni, linguaggio talvolta triviale e persino, nei casi più estremi, minacce.

L’ipotesi di reato più indagata in questo campo è la diffamazione (art. 595 c.p.) che, se commessa su social network destinato al pubblico, diventa aggravata dal mezzo della stampa (art. 596 bis c.p.).

Quando, però, la comunicazione trascende l’offesa alla reputazione, si può giungere alla responsabilità penale per il reato di minaccia.

Il concetto di “minaccia”, come percepito nel linguaggio comune, differisce da quello giuridicamente inteso, e riferibile a quanto disposto dall’art. 612 del codice penale.

Occorre, quindi, chiedersi se e quando una “minaccia”, eventualmente espressa in un simile contesto, nel corso di una discussione in una sessione commenti (es. Instagram), all’interno di una chat nel corso di una trasmissione in streaming (es. Twitch), sia penalmente rilevante.

In primis, è doveroso un chiarimento in merito ai confini della fattispecie di reato, che è punibile solo in seguito a querela della persona offesa (il soggetto destinatario della minaccia).

Il reato di minaccia rientra tra i delitti contro la libertà morale e, secondo quanto specificato dall’art. 612 c.p., si consuma a seguito della prospettazione ad altri di un danno ingiusto.

Dottrina e giurisprudenza nel tempo hanno provveduto a fornire una definizione approfondita di ciò che può essere considerata una minaccia penalmente rilevante, e quindi meritevole di incontrare una risposta sanzionatoria da parte dell’ordinamento giuridico.

Anzitutto, la prospettazione del danno ingiusto deve essere “seria” e “credibile”, sono escluse tutte quelle minacce puramente goliardiche e scherzose, ovvero pronunciate a corredo di una banale lite, trasmodata in una serie di reciproche offese.

La credibilità della minaccia non è sempre facile da rinvenire, tantomeno lo è in un contesto informatico, laddove il più delle volte i litiganti nemmeno conoscono la vera identità dell’interlocutore (si pensi al diffuso utilizzo di profili falsi, pseudonimi, ecc.).

La minaccia è seria e credibile quando è idonea ad incutere la sensazione di timore e preoccupazione nella persona offesa che, a suo danno, verrà realizzato un determinato male ingiusto. Non è invece indispensabile, ai fini della consumazione del reato, che tale stato di paura si manifesti concretamente (trattasi di reato di pericolo).

Le modalità con le quali la minaccia può essere espressa sono le più svariate, trattandosi di un reato c.d. a forma libera: vi rientra, fuori di dubbio, anche ogni tipologia di messaggistica a mezzo social.

Naturalmente nella valutazione della concreta idoneità della minaccia ad ingenerare lo stato di turbamento nella persona offesa concorrono molteplici fattori: dalla gravità del male prospettato (una minaccia di morte o di lesione grave assume senz’altro un più elevato impatto psicologico), alle caratteristiche ed alle condizioni psico-fisiche del soggetto minacciato (una persona anziana od indifesa può risultare più agevolmente influenzabile).

Spesso avviene che la semplice comunicazione a mezzo social network della minaccia, considerata nel proprio contesto, appaia priva di un’effettiva portata intimidatoria. Pertanto debbono essere sondati elementi ulteriori che possano corroborare la tesi accusatoria e dimostrare l’effettiva rilevanza penale della condotta.

Determinanti possono essere, ad esempio, pregresse inimicizie tra chi formula la minaccia e la persona minacciata, specialmente se correlate a precedenti giudiziari o ad altri episodi di violenza. Tali elementi vengono spesso a mancare qualora la “minaccia” dovesse essere espressa nei confronti di un perfetto sconosciuto.

Non deve in ogni caso mai essere trascurata la potenziale offensività delle parole utilizzate. La minaccia può essere, infatti, aggravata ai sensi del comma secondo dell’art. 612, quando risulti essere grave o effettuata con particolari modalità, previste dall’art. 339 c.p.

I criteri di valutazione della gravità della minaccia tengono conto della “entità del turbamento psichico determinato dall'atto intimidatorio sulla vittima, che va accertata avendo riguardo non soltanto al tenore delle espressioni verbali proferite, ma anche al contesto in cui le stesse si collocano” (Cass. Pen., Sez. 5, Sent. n. 8193 del 14/1/2019).

Qualora la minaccia risulti essere aggravata dalla commissione del fatto secondo le modalità previste dall’art. 339 c.p., la procedibilità è d’ufficio. Tra le condotte di minacce aggravate rientrano quelle espresse nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, quelle provenienti da persona travisata (che altera il proprio aspetto per rendersi irriconoscibile), o da più persone riunite o ancora per mezzo di uno scritto anonimo, o in modo simbolico, o avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte.

Un esempio concreto è localizzato nella pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. V Penale, n. 16145 del 2016, con la quale la quale veniva confermata la condanna comminata dalla Corte d’Appello ad un soggetto resosi responsabile di minacce di morte su Facebook. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha evidenziato che: “la gravità della minaccia va accertata - nella prospettiva di verificare se, ed in quale grado, essa abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa - avendo riguardo a tutte le modalità della condotta e, in particolare, al tenore delle eventuali espressioni verbali (nel caso di specie, come si è visto, di indubbia attitudine alla determinazione del turbamento emotivo della vittima) e al contesto nel quale esse si collocano”.

La fattispecie, elaborata dal legislatore non è certo stata strutturata per sanzionare condotte lesive perpetrate attraverso supporti tecnologici e/o informatici di qualsivoglia sorta. Tuttavia l’azione interpretativa consente di adeguare la struttura normativa alle emergenti problematiche.

Da tale quadro deriva la concreta possibilità di sanzionare penalmente l’autore di minacce a mezzo social network, purché i fatti siano inquadrabili nella cornice disegnata nel tempo dall’azione interpretativa e a patto che sia possibile identificarne l’autore. A tal riguardo, si segnala che per l’attribuzione di una condotta illecita online ad un determinato autore, la giurisprudenza impone, a fini di certezza, che sia verificata la corrispondenza dell’indirizzo IP, non potendo escludersi diversamente l’intrusione abusiva di soggetti terzi nel profilo del soggetto coinvolto (in tal senso si afferma, in tema di diffamazione a mezzo web la Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n. 5352 del 2018).

 

La tematica è di sicura attualità ed è frequentemente affrontata dallo Studio legale, sia come analisi stragiudiziale, che come assistenza nel processo penale.

 

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di Avv. Fabrizio Sardella

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