Società Tra Professionisti (STP): descrizione e vantaggi

A partire dal 2013 l’esercizio della professione in forma associata può essere svolta adottando un qualsiasi modello societario regolato dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile, con la conseguenza che i professionisti possono adottare, alternativamente, le seguenti forme:
1. Società di persone (SS, Snc, Sas);
2. Società di capitali (SpA, SApA, Srl) ovvero
3. Cooperativa (con numero di soci non inferiore a 3).
La STP deve avere un oggetto sociale esclusivo che prevede l’esercizio di un’attività protetta o regolamentata ed è perciò riservata ai professionisti iscritti in albi.
Tra i soci possono esservi anche non professionisti (per prestazioni tecniche) o soci di capitale (persone fisiche e/o società), ma i soci professionisti devono comunque detenere il 2/3 dei diritti di voto nelle delibere assembleari, mentre non esistono vincoli per le quote di partecipazione al capitale e, quindi, alla ripartizione degli utili o delle perdite.
Aspetti contabili, fiscali e previdenziali
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 954-93/2014 e nella consulenza giuridica n. 954-55/2014 ha osservato che, ai fini della qualificazione dei redditi delle STP, non assume alcuna rilevanza l’esercizio dell’attività professionale, posto che tali società non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche regolate dal Codice Civile e, come tali, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto.
Pertanto, il reddito complessivo delle STP sarà qualificato come reddito d’impresa, da qualsiasi fonte provenga, con la naturale conseguenza di:
• Applicazione del principio di competenza in luogo di quello di cassa;
• Assoggettamento ad IRES ed IRAP;
• Non applicazione della ritenuta d’acconto sulle fatture emesse.
Relativamente al trattamento previdenziale dei proventi dei soci delle STP, si rileva quanto segue:
• Ciascun socio professionista è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dalla Cassa dell’Albo Professionale al quale risulta iscritto;
• Il contributo soggettivo è pari all’importo calcolato applicando le aliquote previste alla quota di reddito dichiarato dalla STP attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili;
• La STP è tenuta ad applicare la maggiorazione percentuale a titolo di contributo integrativo su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari IVA.
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