Società di comodo: nulla la cartella di pagamento
Se la società è di comodo la cartella di pagamento deve essere preceduta dall’accertamento. E' illegittima la cartella emessa ai sensi dell'art.36-bis
Se la società è di comodo la cartella di pagamento deve essere preceduta dall’accertamento
Cassazione Civile Sez. V 21-06-2016 (24-05-2016) n. 12777
Con l’interessante sentenza n. 12777 del 21 giugno 2016, la Cassazione si occupa delle società non operative, affermando, nello specifico, l’illegittimità della cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 602/1973, scaturente dalla dichiarazione dei redditi e non preceduta da un autonomo avviso di accertamento, con il quale l’Amministrazione ha l’onere di provare la contestata non operatività.
Anche nelle verifiche fiscali a carico di "potenziali" società non operative grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di instaurare il contraddittorio, a presidio sia del principio del "giusto procedimento" (cfr. legge n.2341/1990) sia del "diritto di difesa", in virtù dei quali il destinatario di un provvedimento amministrativo pregiudizievole deve essere posto nelle condizioni di poter esporre le proprie ragioni difensive.
L'apertura del contraddittorio è "regola generale, disposta con specifica norma legislativa, oltreché dalle norme comunitarie, ogni volta che l'Amministrazione procede alla revisione del reddito dichiarato", pertanto anche a seguito di una verifica fiscale operata nei confronti di una società di comodo o presunta tale, l'Amministrazione finanziaria è obbligata ad avviare un "preventivo confronto" con il contribuente, prima di procedere alla notifica dell'avviso di accertamento.
In conclusione, la cartella di pagamento ex art. 36-bis, quale atto di mera riscossione del debito tributario, quando non sia stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento, deve essere annullata per violazione del diritto di difesa.
Per approfondimenti: gianluca.gaeta@alice.it
Cassazione Civile Sez. V 21-06-2016 (24-05-2016) n. 12777
Con l’interessante sentenza n. 12777 del 21 giugno 2016, la Cassazione si occupa delle società non operative, affermando, nello specifico, l’illegittimità della cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 602/1973, scaturente dalla dichiarazione dei redditi e non preceduta da un autonomo avviso di accertamento, con il quale l’Amministrazione ha l’onere di provare la contestata non operatività.
Anche nelle verifiche fiscali a carico di "potenziali" società non operative grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di instaurare il contraddittorio, a presidio sia del principio del "giusto procedimento" (cfr. legge n.2341/1990) sia del "diritto di difesa", in virtù dei quali il destinatario di un provvedimento amministrativo pregiudizievole deve essere posto nelle condizioni di poter esporre le proprie ragioni difensive.
L'apertura del contraddittorio è "regola generale, disposta con specifica norma legislativa, oltreché dalle norme comunitarie, ogni volta che l'Amministrazione procede alla revisione del reddito dichiarato", pertanto anche a seguito di una verifica fiscale operata nei confronti di una società di comodo o presunta tale, l'Amministrazione finanziaria è obbligata ad avviare un "preventivo confronto" con il contribuente, prima di procedere alla notifica dell'avviso di accertamento.
In conclusione, la cartella di pagamento ex art. 36-bis, quale atto di mera riscossione del debito tributario, quando non sia stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento, deve essere annullata per violazione del diritto di difesa.
Per approfondimenti: gianluca.gaeta@alice.it
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