Sofferenza fetale: si deve sollecitare l`arrivo del medico


Un pronto interessamento del medico avrebbe impedito la morte intrauterina del feto?
Sofferenza fetale: si deve sollecitare l`arrivo del medico
Secondo la Corte (Cassazione penale - Sezione V - sentenza n. 39771) "Integra il delitto colposo di interruzione della gravidanza la condotta dell’ostetrica che, incaricata di eseguire un tracciato cardio-tocografico all’esito del quale si evidenzi un’anomalia cardiaca del feto, ometta di informare tempestivamente il medico di turno, sempre che la violazione della regola cautelare, consistente nella richiesta di intervento immediato del sanitario, abbia cagionato o contribuito significativamente a cagionare l’evento morte".
La Corte, ha difatti osservato, che l'ostetrica, che abbia sotto la propria assistenza e controllo una partoriente, deve sollecitare tempestivamente l'intervento del medico appena emergano fattori di rischio per la madre e comunque in ogni caso di sofferenza fetale. (Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo del nascituro, la Corte ha affermato la responsabilità dell'ostetrica la quale, quantunque il monitoraggio cardio-tocografico della paziente indicasse una progressiva sofferenza fetale, aveva ritardato ad avvertire i sanitari con la conseguenza del decesso del feto).
Nel caso di specie, le imputate, ostetriche in servizio presso una Casa di cura privata, erano state condannate in primo ed in secondo grado, perché ritenute responsabili di avere cagionato, per colpa, l'interruzione della gravidanza di una paziente giunta in ospedale a causa di forti dolori.
Le due ostetriche, pur avendo eseguito tracciati cardio-tocografici nei confronti della paziente e, avendone rilevato la forte irregolarità che denunciava sofferenza fetale, sono state ritenute responsabili perché interpellavano soltanto il medico che assisteva privatamente la paziente mentre, come correttamente osservato dal giudice del merito, l'affidamento della donna alle cure e alla capacità di assistenza della clinica ove era stata ricoverata comportava - quantomeno nel caso, verificatosi nella specie, di omesso intervento del primo - la doverosità dell'attivazione di tutte le risorse disponibili, ivi compresa l'assistenza e l'intervento del medico di turno della clinica il quale, infatti, era stato previsto ed era presente nell'organico predisposto.

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di Studio Legale Avv. Olindo P. PREZIOSI

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