Obbligazioni divisibili e indivisibili e solidarietà attiva


Ciascuno dei creditori può pretendere l'esecuzione dell'intera prestazione quando questa è indivisibile
Obbligazioni divisibili e indivisibili e solidarietà attiva

Il Tribunale Civile di Napoli condannava i convenuti a rimuovere alcuni manufatti esistenti nella proprietà della parte attrice costituita da tre comproprietari. In mancanza di esecuzione spontanea della sentenza veniva notificato atto di precetto per obbligo di fare e proposto ricorso ex art.612 cpc al giudice dell'esecuzione soltanto da parte di due dei tre aventi diritto. I resistenti si costituivano eccependo che il titolo azionato (la sentenza) era di natura giudiziaria e pertanto, non risultando in detto titolo il riferimento alla solidarietà tra i ricorrenti, l'azione ex art. 612 c.p.c. non poteva essere esercitata soltanto da due dei tre aventi diritto.

I resistenti, nel formulare detta eccezione, non hanno considerato che il codice distingue le obbligazioni divisibili dalle obbligazioni indivisibili. Infatti, se la prestazione è divisibile e ci sono più creditori si ha obbligazione parziaria quando ciascuno di essi può pretendere soltanto una quota dell'intera prestazione e, in mancanza di espressa previsione, l'obbligazione divisibile con più creditori è parziaria. Se, infatti, vi sono più creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale, ciascuno di essi non può domandare il soddisfacimento del credito ma soltanto della sua parte (art. 1314 c.c.).  Sono invece indivisibili le obbligazioni che hanno per oggetto una prestazione che non può essere divisa ed eseguita solo parzialmente, come nel caso in esame (art. 1316 c.c.). Ne consegue che ciascuno dei creditori può pretendere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile (art. 1319 c.c..) (Cass. 4804/1994). Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili (art. 1317 c.c.). La distinzione tra i due istituti è principalmente data dal fatto che nelle obbligazioni indivisibili la disciplina è caratterizzata dall'oggetto della prestazione, mentre nelle obbligazioni solidali dal tipo di vincolo esistente. Le obbligazioni indivisibili derivano dalla indivisibilità della prestazione. La indivisibilità è caratterizzata dalla natura della prestazione.

Al riguardo la dottrina ha precisato che “l'obbligazione è indivisibile quando non è scomponibile in frazioni qualitativamente uguali fra di loro e all'intero, o quando, pur essendo scomponibili in frazioni siffatte, queste però non presentano un valore proporzionale all'intero. In questo secondo caso anche l'obbligazione è indivisibile”. “Per aversi obbligazione indivisibile occorrono tutti i tre requisiti di tutte le obbligazioni soggettivamente complesse: pluralità dei debitori o dei creditori, unità del fatto generatore dell'obbligazione, unità della prestazione. In più occorre l'estremo della indivisibilità”; “Se tale obbligazione è indivisibile rimane unita, facendo capo per l'intera prestazione a ciascun debitore o creditore(commentario ex art. 1316 c.c. Scialoja - Branca). I resistenti assumevano che l'esecuzione ex art. 612 c.p.c. doveva essere proposta necessariamente da tutti i creditori. Le suddette deduzioni sono fuorvianti e non tengono conto della natura delle obbligazioni indivisibili e la differenza con le obbligazioni solidali.

“Come è pacifico le ragioni dell'indivisibilità e della solidarietà rimangono nettamente distinte”. “Le differenze concernono innanzitutto le rispettive fonti. La solidarietà deriva dalla volontà della legge o delle parti. L'indivisibilità, invece, ha carattere oggettivo, in quanto deriva da un particolare modo di essere della prestazione che a sua volta è elemento oggettivo (art.1316).  Quanto alla struttura, mentre nella solidarietà è probabilmente da rinvenire una pluralità di obbligazioni, nell'indivisibilità si ha probabilmente un'obbligazione unica, alla quale partecipano più debitori o più creditori, ciascuno per l'intera prestazione”. (Art. 1317 c.c.) (commentario Scialoja - Branca). Per le obbligazioni indivisibili l'effetto più cospicuo si ha in materia di adempimento. Infatti nell'indivisibilità attiva, ciascuno dei creditori, isolatamente, può chiedere l'intero al debitore.

L'art.1319 c.c., infatti, detta il seguente principio: "diritto di esigere l'intero". "Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile".

In virtù delle suddette deduzioni si deve incontestabilmente affermare che, considerata la materia e l'oggetto della prestazione richiesta dai ricorrenti (abbattimento di alcuni manufatti) si tratta di obbligazione indivisibile e ciascuno dei ricorrenti vanta un diritto autonomo per l'intera prestazione, ex art.1319 c.c., e dunque può agire autonomamente. Diversamente si sarebbe provocata una illogicità giuridica manifesta. Infatti, di fronte ad una obbligazione indivisibile se uno dei creditori fosse irreperibile o non ritenesse di richiedere l'adempimento, gli altri creditori, che avrebbero diritto e interesse alla prestazione, non potendo chiedere l'adempimento pro quota non otterrebbero l'adempimento dell'obbligazione indivisibile.

 

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di avv. Francesco Basile

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