Sospensione condizionale della pena: quando è possibile ottenerla?


L'ambito di operatività dell'istituto e i presupposti per la concessione del beneficio che può portare all'estinzione del reato
Sospensione condizionale della pena: quando è possibile ottenerla?

 

Secondo la dottrina prevalente l'istituto della sospensione condizionale della pena rappresenta una deviazione dalla concezione retributiva della pena perchè, in effetti, ad essa consegue non la sospensione della pronuncia della condanna, ma la sospensione dell'esecuzione di una sentenza di condanna già pronunciata (v. sul punto F. ANTOLISEI, Natura e trasformazione della pena, in Problemi penali odierni, Giuffrè, 1940, 179).

L'istituto in parola determina una sospensione integrale, ma provvisoria dell'esecuzione della pena: cinque anni in caso di delitto e due anni in caso di contravvenzioni. 

Il periodo di sospensione, poi, può risolversi alternativamente nell'estinzione del reato e della pena oppure nella revoca del beneficio concesso, nei casi in cui non vi è stato adempimento degli obblighi imposti o nelle ipotesi di reiterazione dell'attività criminale. 

In altri termini, se allo scadere del periodo sopraindicato, l'imputato non commette un reato della stessa indole (art. 167 c.p.) e adempie agli obblighi impostigli dal giudice (art. 165 c.p.), il reato si estingue

 

Indice:

  • La ratio dell'istituto

  • Presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena

  • La subordinazione della sospensione condizionale alle condotte ripristinatorie

 

 

 

La ratio dell'istituto

L'istituto in esame risponde all'esigenza di estendere il criterio di individualizzare e personalizzare l'illecito penale non soltanto nel momento del giudizio e della conseguente decisione, ma anche a quello punitivo e dell'esecuzione della pena. Nel momento in cui viene applicata la sospensione condizionale della pena si valorizza la personalità del reo, rispetto al fatto lesivo di un interesse penalmente rilevante, adeguando quindi la pena, nell'ottica della responsabilità, alla capacità a delinquere del soggetto agente, come momento qualificante della sua personalità (v. sul punto, G. DEAN, voce Sospensione condizionale della pena, in Nss. d. I., Utet, 1970, vol XVII, 923).

Anche se con sfumature diverse, la dottrina è sostanzialmente concorde nel riconoscere all'istituto una funzione di prevenzione speciale derivante dall'esigenza, come sottolineato nella Relazione al Re del codice del 1913 «di sottrarre all'ambiente deleterio e pericoloso del carcere chi mai ne abbia varcato le soglie e di curare in siffatta guisa l'emenda del colpevole» (Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Volume 5, Di Giorgio Lattanzi, Ernesto Lupo). Al riguardo, è stato sottolineato come tale funzione derivi dalla comune constatazione della sostanziale inutilità delle pene detentive brevi, unita alla corrispondente necessità di evitare la recidiva (S.P. FRAGOLA, Aspetti giuridici della sospensione condizionale e della liberazione condizionale, in Giust. pen. 1986, II, 126). Sotto quest'ultimo profilo, per quanto concerne i minori, è affermazione consolidata in giurisprudenza quella secondo cui la prognosi relativa alla commissione di ulteriori reati, ai fini della sospensione condizionale della pena, deve tener conto della personalità in formazione, valorizzando ogni sintomo di evoluzione in positivo ed utilizzando con cautela le fonti di accertamneto aspecifiche e non perfettamente aggiornate; pertanto non è stato ritenuto possibile tener conto di un parere del servizio sociale, formulato in relazione alla sospensione del processo e alla messa alla prova, risalente ad oltre un anno, quando l'imputato abbia raggiunto, nelle more, la maggiore età e, presumibilmente la maturazione psico-fisica in riferimento alla convivenza sociale ed al lavoro (Cass., 8 febbraio 1996, C.E.D. Cass., n. 204249).

 

 

 

Presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena

L'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena presuppone l'esistenza di una sentenza di condanna con la quale sia stata irrogata la pena della reclusione o dell'arresto non superiore a due anni.

Un trattamento di particolare favore è riservato ai minori degli anni diciotto per i quali i reati per cui è ammessa la concessione del beneficio, ricomprendono quelli per cui sia stata irrogata una pena detentiva sino a tre anni che, complessivamente ragguagliata con quella pecuniairia, può anche superare tale limite.

Ovviamente, presupposto per l'applicabilità della sospensione condizionale della pena è che la pena inflitta debba essere ancora, in tutto o in parte espiata; in mancanza di detto presupposto, quindi, come si verifica quando la pena inflitta sia stata già espiata in regime di custodia cautelare, la concessione del beneficio va considerata illegittima e, pertanto, eliminata, ove sul punto vi sia stata impugnazione dell'imputato, avendo egli un interesse giuridicamente apprezzabile a tale eliminazione (Cass., 26 febbraio 1993, Giordano, Cass., pen. 1994, 2090).

Sono previsti, poi, da alcune leggi speciali, dei limiti differenziati per gli autori di particolari reati:

  • l'art. 7 della Legge n. 304 del 1982, con disposizione a carattere temporaneo, ha previsto, per i soggetti autori di reati caratterizzati dalla finalità di terrorismo ed eversione che si siano dissociati o abbiano collaborato con la giustizia un limite generale di tre anni e sei mesi, innalzabile a quattro anni e a quattro anni e sei mesi in funzione dell'età;
  • l'art. 90 t.u. n. 309 del 1990 prevede una forma di sospensione sui generis dell'esecuzione della pena per i reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza, nel caso in cui emerga che il reo abbia in corso o si sia sottoposto ad un programma terapeutico o socio-riabilitativo. La ratio di questa deroga risiede sul rilievo criminologico della sostanziale inutilità del carcere nel porre rimedio al fenomeno dell tossicodipendenza e, al contrario, nel possibile raggiungimento di un risultato positivo a seguito del trattamento cui il soggetto deve sottoporsi in libertà durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena (Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Volume 5, Di Giorgio Lattanzi, Ernesto Lupo). Secondo la giurisprudenza, l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, disciplinato dagli artt. 90-93 del d.P.R. n. 309/1990, si differenzia dalla sospensione condizionale della pena, perchè ha un contenuto di programma riabilitativo che lo avvivina piuttosto alle forme di probation, in quanto tende ad esercitare un effetto dissuasuvo rispetto all'uso di sostanze stupefacenti (Cass., 4 giugno 1999, Rebellato, C.E.D.Cass., 213948).

Venendo ai limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio in parola richiede come presupposto necessario che questo sia disposto dal giudice, il cui potere di applicazione è subordinato a una sua valutazione discrezionale, che deve tenere conto sia del ravvedimento dell'imputato condannato, che della gravità del reato, ai fini della considerazione della probabilità di commissione di nuovi reati. Il giudice deve, quindi, formulare un giudizio prognostico sul fatto che il colpevole si asterrà dal commettere, in futuro, altri reati.

Nell'ambito del suo potere discrezionale, il giudice non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'articolo 133 c.p., ma può anche limitarsi solo a quelli che ritiene sufficienti sia per concedere che negare il beneficio.

La giurispriudenza è ormai consolidata nel ritenere che la sospensione condizionale della pena può essere concessa d'ufficio dal giudice di merito, ma lo stesso non è tenuto ad esporre le ragioni della mancata concessione quando l'imputato non abbia chiesto il beneficio, né abbia offerto elementi per la formulazione di una prognosi d'astensione da futuri reati (Cass., 19 gennaio 1983, Ambrosio, Giust. pen. 1984, III, 113).

Pertanto, in mancanza di una specifica richiesta della parte, il giudice non ha l'obbligo di spiegare nella motivazione della sentenza le ragioni della mancata concessione del beneficio.

 

 

 

La subordinazione della sospensione condizionale alle condotte ripristinatorie

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata dal giudice all'adempimento di una serie di obblighi da parte del beneficiario, tassativamente indicati all'art. 165 c.p., quali:

  • il pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso;
  • l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;
  • la restituzione di quanto indebitamente conseguito dall'imputato

Per quanto riguarda il termine entro il quale, in difetto di una precisa indicazione in sentenza, deve essere adempiuto l'obbligo, si segnala un recentissimo arresto giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo il quale "Qualora il giudice della cognizione non abbia stabilito il termine di pagamento della provvisionale assegnata in favore della parte civile - cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena -, esso coincide con la data di passaggio in giudicato della sentenza" (Cass., Sez. I, 8 luglio 2020, n. 23742).

Pertanto, nel caso di omessa indicazione di un termine per il pagamento della provvisionale in favore della parte civile, essa deve essere corrisposta al passaggio in giudicato della condanna, e, in mancanza di tempestivo adempimento, si rischia la revoca del beneficio sottoposto a condizione.

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di Avv. Walter Marrocco - Penalista del Foro di Roma

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