Sospensione del rapporto di lavoro


Definizione, caratteristiche, elementi essenziali
Sospensione del rapporto di lavoro
Il fenomeno della sospensione del rapporto di lavoro è disciplinato in base alle regole generali sull'adempimento dell'obbligazione lavorativa: in particolare tale sospensione può verificarsi per le cause e i motivi più vari. Le cause che determinano la sospensione del rapporto di lavoro possono essere ad esempio l'esercizio di un diritto come lo sciopero o l'aspettativa, oppure lo svolgimento di un'attività socialemnte utile oppure per impossibilità sopravvenuta ad adempiere alla prestazione lavorativa.

Occorre precisare che in caso di inadempimento alla prestazione lavorativa per impossibilità sopravvenuta, tale impossibilità deve essere temporanea e non definitiva poichè quest'ultima determinerebbe la fine del rapporto di lavoro. Secondo la dottrina di inizio secolo le conseguenze della impossibilità della prestazione lavorativa per fenomeni di recessione economica o a causa di eventi esterni erano poste a carico del lavoratore, ma nelle attuali tendenze e nell'attuale panorama lavorativo notevolmente mutato, mutamenti dettati dal diverso clima economico, sociale e politico il predetto rischio è stato progressivamente sottratto al lavoratore e parzialmente posto a carico del datore di lavoro ma con numerose tutele aggiunte recentemente da riforme parlamentari.

Orbene la mancata prestazione lavorativa da parte del prestatore di lavoro può essere considerata un'inadempimento del lavoratore se l'impossibilità della prestazione fosse a lui addebitabile, il che sarebbe da escludere a priori in mancanza di nesso causale tra il lavoratore e l'evento impeditivo alla prestazione di lavoro, ovvero potrebbe rappresentare un caso specifico di mora credendi cioè mora del datore di lavoro ex articolo 1206 c.c. per non aver egli compiuto tutto quanto sia necessario affinchè il debitore (il prestatore di lavoro) possa dempiere l'obbligazione, o in ultima analisi per mero caso fortuito interruttivo della sinallagmaticità delle rispettive prestazioni.

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di Studio legale Tomassi

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