Sospensione dell'attività d'impresa per lavoro nero? Si ricorre al TAR


Ravvisando un'ipotesi di lavoro nero, l'Ispettorato del Lavoro disponeva la sospensione dell'attività di pasticceria. Il provvedimento di sospensione si impugna al TAR
Sospensione dell'attività d'impresa per lavoro nero? Si ricorre al TAR

Sospensione dell’attività di impresa da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Il provvedimento si impugna al Tribunale Amministrativo Regionale e non davanti al Tribunale Ordinario.

Esiste un contrasto giurisprudenziale in materia di impugnazione del provvedimento dell’Ispettorato territoriale del lavoro con il quale venga disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.lgs. 81/2008 che, come noto, dispone la sospensione dell’attività di impresa a tempo indeterminato in caso di asserita occupazione di personale senza regolare contratto di lavoro.

Da una parte vi è l’orientamento che afferma la giurisdizione del giudice ordinario e ciò sul presupposto che il potere di accertamento in capo all’Ispettorato non avrebbe natura discrezionale, bensì vincolata; dall’altra quello per cui la natura della posizione giuridica del privato destinatario del provvedimento di sospensione dell’attività sarebbe di interesse legittimo e pertanto il relativo contenzioso sarebbe demandabile al Giudice Amministrativo.

Proprio solo pochi giorni fa, con ordinanza n. 374 del 27.04.2020, il Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto, sezione terza, con motivazione diffusa e molto convincente, ha ritenuto che meriti di essere contestata la correttezza del ragionamento che individua nella natura del potere esercitato (discrezionale o vincolato) un criterio discriminante in merito al riparto di giurisdizione, “pur avendo piena contezza del fatto che tale criterio è stato ed è tuttora ancora ampiamente utilizzato tanto dalla giustizia ordinaria quanto da quella amministrativa”.

Questa dicotomia si risolverebbe, infatti, in una contraddizione in termini, posto che se vi è “esercizio di potere”, sia esso vincolato o discrezionale, cionondimeno la P.A. agisce non in posizione di parità rispetto al privato, ma pur sempre facendo valere delle prerogative autoritative di natura strettamente pubblicistica.

“Ciò che conta ai fini del riparto di giurisdizione è la natura “pubblicistica” del potere, sia esso discrezionale o vincolato, costituendo, al contrario, un postulato privo di fondamento positivo il fatto che al carattere vincolato del provvedimento corrispondano situazione soggettive qualificabili quali diritti soggettivi”.

Del resto, se così non fosse, sarebbe difficilmente compatibile l’operatività avanti al giudice amministrativo dell’art. 21 octies comma 2 legge 241/1990, così come delle espresse previsioni contenute nel D.lgs. 104/2010 che riconnettono al giudice amministrativo il potere di accertare la pretesa dedotta in giudizio “quando si tratti di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’Amministrazione (si vedano gli artt. 31 comma 3 c.p.a. e 34 comma 1 lett. c)”.

Ciò posto, nel contesto dell’attività di cui all’art. 14 D.lgs. 81 del 2008 “l’Ispettorato del lavoro opera come un organo di vigilanza esterno al rapporto privatistico datore – lavoratore, con competenze finalizzate alla tutela di un interesse pubblico fondamentale quale quello alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori”, che si sostanziano nell’adozione di provvedimenti aventi portata essenzialmente sanzionatoria e, in ogni caso, autoritativa: conseguentemente deve ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo.

Tale ultimo pronunciamento, quindi, rappresenta un importante arresto in materia di giurisdizione del Giudice Amministrativo avverso i provvedimenti di sospensione dell’attività di impresa ai sensi dell’art. 14 D.lgs. 81/2008. Ciononostante si ritiene sia ancora troppo presto per poter dire che si sia messa la parola fine sulla vexata quaestio in mancanza di un pronunciamento da parte del Consiglio di Stato o addirittura da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ma chissà che non abbia ad arrivare a breve.


Avv. Andrea Mussoni
Studio Legale Associato
Avv. A Mussoni e Avv. D. Morri

 

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di Avv. Andrea Mussoni

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