Sospensione efficacia esecutiva sentenza tribunale
I gravi e fondati motivi e la possibilità d’insolvenza – art. 283 c.p.c.

La norma in esame è stata modificata prima con l’art. 34 l. 26/11/1990 n. 353, poi con l’art. 2 l. 28/12/2005 n. 263 che hanno sostituito la frase "... quando ricorrono gravi motivi" con la frase "... quando sussistono gravi e fondati motivi anche in relazione alla possibilità d’insolvenza...".
La giurisprudenza non ha ancora trovato una linea interpretativa unitaria anche se cominciano ad affiorare principi che danno un senso all’introduzione del termine "fondati" e del riferimento alla "possibilità d’insolvenza".
Ritengo che allo stato attuale la sospensione dell’esecutività della sentenza del Tribunale sia legata ad alcune precise circostanze:
1. che l’appello non sia palesemente infondato e pretestuoso;
2. che l’esecuzione della sentenza comporti per l’appellante un pregiudizio troppo grave, e che la sospensione dell’esecutività non comporti un pregiudizio troppo grave per l’appellato;
3. che, pertanto, la Corte d’Appello proceda ad una comparazione tra gli interessi contrapposti rispetto all’esecuzione della sentenza. E’ un’altra applicazione del principio costituzionale del "bilanciamento d’interessi" che la giurisprudenza sta approfondendo ed applicando come corollario del principio "dell’abuso di diritto";
4. che la Corte tenga conto della possibilità d’insolvenza intesa in senso estensivo come concreta probabilità di dissesto applicata anche a soggetti non imprenditori. Naturalmente tale eventualità deve essere adeguatamente provata.
La giurisprudenza non ha ancora trovato una linea interpretativa unitaria anche se cominciano ad affiorare principi che danno un senso all’introduzione del termine "fondati" e del riferimento alla "possibilità d’insolvenza".
Ritengo che allo stato attuale la sospensione dell’esecutività della sentenza del Tribunale sia legata ad alcune precise circostanze:
1. che l’appello non sia palesemente infondato e pretestuoso;
2. che l’esecuzione della sentenza comporti per l’appellante un pregiudizio troppo grave, e che la sospensione dell’esecutività non comporti un pregiudizio troppo grave per l’appellato;
3. che, pertanto, la Corte d’Appello proceda ad una comparazione tra gli interessi contrapposti rispetto all’esecuzione della sentenza. E’ un’altra applicazione del principio costituzionale del "bilanciamento d’interessi" che la giurisprudenza sta approfondendo ed applicando come corollario del principio "dell’abuso di diritto";
4. che la Corte tenga conto della possibilità d’insolvenza intesa in senso estensivo come concreta probabilità di dissesto applicata anche a soggetti non imprenditori. Naturalmente tale eventualità deve essere adeguatamente provata.
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