Sostanze stupefacenti e psicotrope: addio patente

Come noto, la Legge n. 177 del 25/11/2024 ha modificato numerosi articoli del nostro Codice della Strada, con innovazioni che sono ormai in vigore dallo scorso 14 dicembre.
Complici le notizie fuorvianti sulla norma che disciplina la guida sotto effetto di alcool (che è rimasta invero sostanzialmente immutata, specie per quanto riguarda le soglie di punibilità), è passata forse sottocchio la modifica, invece rilevante, dell'art. 187 C.d.S..
Ed invero la lettera B del 1° comma dell'art. 1 della menzionata legge di riforma, eliminando l’inciso “in stato di alterazione psico-fisica”, rende oggi sanzionabile chiunque guidi “dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”, indipendentemente quindi dagli effetti e conseguenze, sulla capacità di guida, che eventualmente tale assunzione produca.
In forza di tale modifica, non a caso, la rubrica dello stesso art. 187 C.d.S. è stata cambiata dal precedente “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti” all’attuale “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”, a conferma che la volontà del Legislatore non è più quella di punire chi guidi in condizioni psico-fisiche alterate per l’assunzione di sostanze stupefacenti (o psicotrope) ma chiunque, dopo averle assunte, si ponga alla guida di un qualunque mezzo di trasporto.
E quindi chiunque guidi, e per il solo fatto che guidi, un qualunque mezzo di trasporto dopo aver assunto le predette sostanze.
Ciò posto ed analizzando nello specifico la portata innovativa di tale modifica, è agevole comprendere come essa sia molto più importante di quanto possa apparire, e ciò per le seguenti considerazioni.
La sufficienza della mera positività.
Le importanti sanzioni previste dalla norma (basti pensare alla condanna penale ed alla sospensione della patente che, già nelle ipotesi “base”, non può essere inferiore ad un anno) sono oggi previste per i soggetti che, all’esito dei controlli previsti dai commi 2 bis e 3 del medesimo art. 187 C.d.S., risulti abbiano assunto una sostanza stupefacente (o comunque psicotropa): diventa, quindi, rilevante e sufficiente il solo accertamento dell’assunzione di una sostanza tra quelle indicate, a prescindere dall’influenza sulla capacità di guida di tale e assunzione e, quindi, anche dal tempo trascorso tra l’assunzione e la condotta del veicolo.
Si attua pertanto un radicale revirement rispetto al passato: infatti, fino al 13 dicembre, affinché scattasse il reato era necessaria la compresenza di entrambi i requisiti, ossia l’assunzione delle sostanze e l’inferenza di tale assunzione sulla capacità di guida.
Tanto è stato peraltro confermato più volte anche dalla giurisprudenza di legittimità [1].
In attesa di interventi giurisprudenziali, in primis di legittimità costituzionale, che auspicabilmente ridimensionino la portata di tale previsione o che ne delimitino l’applicazione [2], è quindi oggi punibile qualunque conducente risulti abbia assunto una sostanza stupefacente o psicotropa, anche se tale assunzione sia avvenuta a notevole distanza di tempo dal controllo.
Si determina così di fatto il pericolo di punibilità per chiunque abbia assunto una sostanza che la norma ritiene incompatibile con la guida, indipendentemente dalla volontà e finanche dalla consapevolezza di porsi alla guida in violazione della legge, essendo sufficiente che tale pregressa assunzione emerga dall’eventuale test cui venga sottoposto.
Questa eventualità, ossia la possibilità di una positività notevolmente differita rispetto al momento dell’assunzione, è tutt’altro che remota se si considera che il semplice test salivare consente di riscontrare tracce della pregressa assunzione di cocaina e oppiacei anche dopo 96 ore (48 ore per le sostanze contenenti THC) [3].
Un approfondimento sul punto, che tenga anche conto anche degli specifici strumenti di accertamento utilizzati dalle forze di polizia per gli accertamenti cd. “analitici”[4], consentirà di determinare anche solo in via approssimativa quale sia il tempo che debba trascorrere tra l’assunzione e la guida, onde evitare il dilagarsi di violazioni inconsapevoli della norma in questione che deriva, come detto, non già da un’alterazione o comunque dagli effetti riconducibili alla pregressa assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ma dal mero accertamento postumo di tale assunzione.
L’equiparazione tra le sostanze stupefacenti e le psicotrope.
La norma punitiva non fa poi distinzioni tra le sostanze tipicamente stupefacenti e quelle psicotrope, ponendo sullo stesso piano l’assuntore delle prime e chiunque, anche magari per finalità terapeutiche (e quindi lecite), debba utilizzare le seconde.
Tra queste ultime, le più importanti sono certamente i barbiturici e le benzodiazepine, oltre a tutte quelle inserite nelle tabelle allegate al D.P.R. 309/1990. Non vi è tuttavia un chiaro riferimento alle sole sostanze psicotrope (né la specificazione che in tale novero vadano incluse solo quelle indicate dalle richiamate tabelle) e non può pertanto escludersi che il riferimento alle sostanze psicotrope venga esteso anche ai farmaci psicotropi.
Già in passato, sotto la vigenza dell’ora modificato art. 187 C.d.S. (quando, cioè, era necessaria anche l’alterazione dello stato psico-fisico), si è avuto modo di chiarire come la pur lecita e giustificata assunzione di sostanze psicotrope integrasse gli estremi del reato “gli effetti, in concreto, delle prescritte e legittime terapie mediche sulle condizioni psicofisiche dell’imputato – seppur astrattamente non incompatibili con la guida dei veicoli – avrebbero dovuto essere considerati dal medesimo, nel caso di specie, ostativi alla guida” (Corte Appello Trieste, Sez. Penale, sent. n. 732 del 17/06/2010) [5].
L’assunzione di medicinali contenenti sostanze classificabili come psicotrope è pertanto sufficiente a fondare la responsabilità per il reato previsto dalla norma in oggetto, indipendentemente dalla possibilità che tali farmaci interferiscano o meno con la conduzione dei veicoli (condizione, oggi, non più prevista dalla norma), essendo dal Legislatore equiparati, per quel che ci occupa, alle sostanze stupefacenti.
Conclusioni
Alla luce della modifica normativa in esame è quindi oggi sanzionabile qualunque conducente di veicolo che, sottoposto ad un controllo, risulti positivo ad una qualsiasi sostanza stupefacente ovvero ad una psicotropa, qualunque sia la ragione ed il tempo della sua assunzione ed indipendentemente dagli effetti che tale assunzione abbia o meno sulla sua capacità di guida.
Questo deve quindi indurre ad attenzione nel momento in cui si assumono farmaci contenti tanto le sostanze tipicamente stupefacenti quanto anche quelle psicotrope.
Come noto, infatti, i foglietti illustrativi di tali farmaci, quando la loro assunzione influisca sulla guida, richiamano l’attenzione su tali conseguenze ma nulla più: tali informazioni, alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, diventano irrilevanti ai fini dell’applicabilità della sanzione punitiva in parola che, come ripetuto, prescinde dall’effettiva alterazione delle capacità del soggetto, venendo irrogata per il solo fatto di essere positivi ad una delle sostanze vietate.
Ciò posto, in attesa che i bugiardini vengano aggiornati (con l’avvertimento, ad esempio, che le tracce delle molecole classificate come stupefacenti o psicotrope permangono nell’organismo anche a distanza di diverse ore dall’assunzione del farmaco e, magari, con l’indicazione, pur approssimata, di tale tempo di latenza) ed indipendentemente da tale eventuale futuro aggiornamento, è opportuno informarsi ogni qualvolta si sta assumendo una terapia farmacologica per verificare se il medicinale contenga o meno sostanze psicotrope e, in caso affermativo, del loro tempo di permanenza nell'organismo
[1] Come ribadito in una recente sentenza della Corte di Cassazione “Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 C.d.S., non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione” (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 7199 del 23/01/2024).
[2] Di fatto si è introdotta una nuova fattispecie di reato punitiva di una mera condotta, senza alcuna inferenza della coscienza e volontà della stessa. E benché meno delle sue conseguenze. Il tutto in spregio, a parere di chi scrive, dei principi sanciti dall’art. 40 del cod. pen..
[3] Fonte “XIII Congresso Nazione FeDerSerD”: www.congressonazionale.federserd.it/?fuseaction=skdAbstract&id=20
[4] Alla data di redazione delle presenti osservazioni non è stata ancora emanata la direttiva interministeriale (Interno e Trasporti) che disciplini le tecniche con cui effettuarsi gli “accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale” (cd. prelievo salivare).
[5] Nel caso di specie l’imputato aveva assunto dei barbiturici. In altro caso, invece, è stato sanzionato penalmente il conducente che era stato riscontrato positivo alle benzodiazepine (Trib. Bologna, Sez. Penale, sent. n. 26 del 07/01/2010).
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