Sostegno scolastico agli alunni disabili


Discrezionalità per le amministrazioni scolastiche e giurisdizione. I principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 25011/14
Sostegno scolastico agli alunni disabili
In riferimento al sostegno scolastico per gli alunni disabili, l'attuale legislazione prevede l'assoluta centralità del piano educativo individualizzato, inteso come strumento rivolto a consentire l'elaborazione di una scelta condivisa, frutto anche del confronto tra i genitori dell'alunno disabile, l’amministrazione scolastica ed i servizi di neuropsichiatria infantile.
Il P.E.I. viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a verifica. È redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (équipe psico-sociosanitaria) con la collaborazione della famiglia.

La sentenza in commento, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, depositata il 25.11.14, ribadisce, in primo luogo, l'immediato e doveroso collegamento, in presenza di specifiche tipologie di handicap, tra le necessità prospettate dal P.E.I. ed il momento dell'assegnazione dell'insegnante di sostegno.
L’affiancamento all’alunno del docente di sostegno costituisce, infatti, un momento essenziale per il processo didattico ed educativo dell’alunno disabile.
L’insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato alla classe dell'alunno con disabilità, per favorirne il processo di integrazione. Esso pertanto è una risorsa professionale per rispondere alle maggiori necessità educative che la presenza dell'alunno con disabilità comporta. Le modalità di impiego di questa importante (ma certamente non unica) risorsa per l'integrazione, vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti (scuola, servizi, famiglia) e definite, appunto, nel Piano Educativo Individualizzato.

La sentenza in commento, in primo luogo, ha ribadito il principio secondo cui, il piano educativo individualizzato, una volta elaborato con il concorso degli insegnanti e degli operatori della sanità pubblica, comporta l’obbligo dell’amministrazione scolastica di attenervisi.
L’amministrazione scolastica risulta pertanto priva di ogni discrezione a rimodulare la misura del supporto integrativo in ragione della scarsità di risorse disponibili per il servizio.
Problematiche economiche, quindi, non legittimano l'omissione o l'insufficienza della misura del supporto integrativo che è lesiva del diritto dell’inabile ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, determinando - in assenza di una corrispondente contrazione dell’offerta formativa per i normodotati - una discriminazione indiretta. Tanto più che, a livello normativo, già con la legge n° 449 del 27 dicembre 2007, risulta possibile per l’amministrazione scolastica, in presenza di handicap particolarmente gravi, assumere docenti specializzati, in deroga al rapporto docenti alunni.

La Corte regolatrice conseguentemente, con la presente sentenza, individua per la prima volta, con chiarezza, nel Giudice Ordinario l’autorità munita di Giurisdizione in riferimento alle controversie in oggetto, evidentemente qualificando, finalmente, quale diritto soggettivo perfetto, la situazione giuridica di cui si chiede la tutela.
Tradizionalmente, infatti, l’erogazione delle ore di sostegno all’alunno disabile rientrava nella giurisdizione del Giudice amministrativo, riguardando la controversia le modalità di erogazione del servizio da parte dell’amministrazione, in capo alla quale si riteneva residuasse un potere discrezionale.
La negazione di qualsivoglia potere discrezionale in capo all’amministrazione costituisce, pertanto, un importante passo in riferimento al riconoscimento dei diritti dei disabili, oggetto di specifica tutela nella normativa internazionale (es. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone affette da disabilità, New York 13 dicembre 2006, resa esecutiva con la Legge di autorizzazione alla ratifica 3 marzo 2009 n°18) e nel diritto interno.
In particolare, nel sistema ordinamentale italiano, la Legge 104 del 05 febbraio 1992, all’art. 12 attribuisce al disabile "il diritto soggettivo alla istruzione ed alla educazione".

Tuttavia è stato necessario attendere la pronuncia in commento per vedere riconosciuto il diritto alla istruzione del disabile come diritto fondamentale non comprimibile da alcuna esigenza organizzativa dell’amministrazione, qualificabile, pertanto, come diritto soggettivo perfetto.
Dal punto di vista pratico presumibilmente, la citata pronuncia, garantendo una giustizia di prossimità, favorirà un più facile accesso alla tutela giurisdizionale in caso di negazione del diritto.

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di Avv. Marcello Frau

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