Sostituzione dei sanitari. Detrazione fiscale?


L’Agenzia delle Entrate risponde alle questioni interpretative in materia
Sostituzione dei sanitari. Detrazione fiscale?
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3/E del 02/03/16, vuole porre rimedio alla questione interpretativa relativa alla possibilità di fruire della detrazione fiscale Irpef per le spese di sostituzione dei sanitari.
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DOMANDA DEL CONTRIBUENTE:
"Il contribuente chiede se è possibile fruire della detrazione, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, per la sostituzione dei sanitari del proprio bagno ed in particolare per la sostituzione della vasca con altra vasca dotata di uno sportello apribile o con un box doccia generico, considerando gli interventi come eliminazione delle barriere architettoniche, così come sostengono alcuni spot pubblicitari e alcune imprese esecutrici dei lavori".
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Nel caso in oggetto, secondo la Circolare n. 37E/2016, l’Agenzia delle Entrate si è limitata a ribadire alcune interpretazioni già espresse in interventi precedenti e già contenute nelle norme stesse istitutive dei provvedimenti agevolativi.
L'Agenzia ribadisce, che ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. b) ed e) del TUIR, è possibile fruire della detrazione IRPEF del 36 per cento (attualmente 50 per cento) per le spese sostenute, tra l’altro, per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di cui, rispettivamente, alle lett. b), c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, eseguiti su singole unità immobiliari residenziali nonché per le spese sostenute per gli interventi "finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche ...;" eseguiti anche su parti comuni.
In merito al corretto inquadramento edilizio degli interventi in argomento, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che gli stessi "si qualificano come interventi di manutenzione ordinaria in quanto interventi edilizi "che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici" come stabilito dall’art. 3 del DPR n. 380/2001."
In base alle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Agenzia delle Entrate ritiene che gli interventi in esame non siano agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, in quanto inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria.
L’Agenzia, ritiene inoltre, che l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca dotata di uno sportello apribile o con box doccia generico non sia agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie. Nella risposta fornita dall’Amministrazione interpellata non è, infatti, specificato che tale intervento presenti le caratteristiche tecniche di cui al DM 236 del 1989 e ciò determina, secondo quanto chiarito con le circolari n. 57 del 1998 e 13/E del 2001, che le relative spese non sono detraibili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR.
Sulla base delle circolari richiamate, infatti, gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. legge n. 13 del 1989, disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, e DM n. 236 del 1989) non possono essere qualificati come tali e, pertanto, non sono agevolabili.
L'Agenzia ritiene che la sostituzione della vasca da bagno e dei sanitari in generale, può considerarsi agevolabile se detta sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento "superiore" rispetto a quella "inferiore" (cfr. circolare n. 57 del 1998), come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.
Le circolari e le risoluzioni, complete, dell’Agenzia delle entrate citate in questo articolo sono consultabili nella banca dati Documentazione Tributaria accessibile dal sito: www.agenziaentrate.gov.it o dal sito: www.finanze.gov.it.

Fonte completa a cui fare riferimento:
Circolare n. 3/E del 02/03/16 "Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti".
http://www.agenziaentrate.gov.it/

Articolo del:


di Geom. Erik Canciani

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