Sottocategoria 2-ter iscrizione Albo Gestori Ambientali


Individuazione della sottocategoria 2-ter per l’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata
Sottocategoria 2-ter iscrizione Albo Gestori Ambientali

Delibera n.4 del 04/06/2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: “Individuazione della sottocategoria 2-ter per l’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018. Criteri e requisiti per l’iscrizione ”

 

In applicazione del combinato disposto dell’articolo 1, comma 124, della legge n.124/2017 e dell’articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018, il Comitato ha adottato la delibera in commento che individua la sottocategoria 2-ter, ovvero l’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere l’attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale sopra citato; più precisamente tale disposto normativo stabilisce.”le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana operano d’intesa con i Comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, il quale individua apposite modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l’autotrasporto di cose”.

In effetti la delibera n.4 del 4 giugno 2018 si pone in continuità con quanto già stabilito con una precedente delibera del Comitato nazionale ovvero con la n.2 del 24 aprile 2018 con la quale si è proceduto ad individuare la sottocategoria 4 bis stabilendone i criteri ed i requisiti per l’iscrizione, e pertanto si porta a conclusione l’attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, n.124 del 24 agosto 2017; infatti il comma 124 dell’articolo 1 di tale legge prevede l’individuazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. 1 febbraio 2018, da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali delle modalità semplificate d’iscrizione per l’esercizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell’iscrizione con modalità semplificate.

Veniamo ora ad esaminare nel dettaglio l’articolato della delibera in commento:

essa si compone, oltre che di 5 articoli, di ben 3 allegati e precisamente:

  1. l’allegato A ovvero il modello di comunicazione per l’iscrizione ed il rinnovo per la sottocategoria 2-ter;
  2. l’allegato B ovvero il modello di variazione ed il modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per l’utilizzo temporaneo di veicoli;
  3. l’allegato C ovvero il modello di accettazione che viene rilasciato dalla Sezione regionale.

Con l’articolo 1 viene definita ed individuata questa nuova sottocategoria rivolta alle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’articolo 5, del comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018.

L’articolo 2 stabilisce i requisiti e le condizioni che devono possedere tali soggetti ovvero i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g), i), del D.M. 120/2014.

Con l’articolo 3 vengono individuati i rifiuti che possono essere raccolti e trasportati e cioè i codici 15.01.04, 20.01.40,20.03.07, limitatamente ai rifiuti in metallo, che possono essere raccolti e trasportati per non più di 4 giornate all’interno dell’anno civile e per un quantitativo complessivamente non superiore a 100 tonnellate, dei quali risultino proprietari in forza di acquisto o donazione degli stessi.

L’articolo 4 della delibera disciplina la procedura d’iscrizione per cui le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono iscriversi in tale sottocategoria presentano una comunicazione alla Sezione regionale competente contenente le informazioni richieste nel modello A con la quale si attestano:

  1. la sede dell’ente religioso o associazione;
  2. il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), c) d), e), f), g), i), del DM 120/2014;
  3. i rifiuti che intendono trasportare;
  4. il pagamento dei diritti di segreteria.

La Sezione regionale,verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività da parte delle associazioni di volontariato e degli enti religiosi, delibera l’iscrizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; qualora la sezione regionale accerti il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima.

Qualora sussista il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti alla scadenza del termine concesso per la regolarizzazione, nonché in caso di recidiva, la Sezione procede alla cancellazione dell’iscrizione ai sensi dell’articolo 20 del DM 120/2014.

L’iscrizione è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale pari a 50,00 euro, ed è rinnovata ogni 5 anni ai sensi dell’articolo 22 del citato regolamento.

Infine, l’articolo 5 della delibera, stabilisce le modalità di iscrizione temporanea dei veicoli concessi in uso ai sensi dell’articolo 5 del DM 1 febbraio 2018, per cui i soggetti interessati presentano la domanda di variazione dell’iscrizione, almeno 10 giorni prima dell’evento organizzato, attraverso il modello B riguardante la dotazione dei veicoli dei quali attestano sotto la propria responsabilità l’idoneità al trasporto dei rifiuti, dando prova d’intesa con i Comuni territorialmente competenti. I veicoli oggetto di variazione devono essere nella piene ed esclusiva disponibilità dell’associazione o dell’ente religioso in conformità alle norme che disciplinano l’autotrasporto di cose.

Vengono al riguardo richiamate dalla delibera le circolari n.995 del 9 settembre, e la n.345 del 30 aprile 2015, al fine d di richiamare le condizioni ed i titoli ammessi a dimostrazione della disponibilità temporanea dei veicoli.

La Sezione regionale rilascia ricevuta di accettazione della domanda e della dichiarazione dell’atto di notorietà di cui all’allegato C.

I veicoli oggetto della variazione sono inseriti nell’iscrizione dell’associazione di volontariato o dell’ente religioso con decorrenza dalla data di accettazione dell’atto notorio per tutta la durata dell’evento e, al solo fine del conferimento dei rifiuti all’impianto, per il giorno immediatamente successivo; tali veicoli sono contestualmente esclusi dalla disponibilità dell’impresa cedente qualora iscritta all’Albo.

Alla scadenza di tale periodo di disponibilità il veicolo viene cancellato dall’iscrizione dell’associazione di volontariato o dell’ente religioso e rientra automaticamente nella disponibilità dell’impresa.

Da queste disposizioni si ricava che i soggetti interessati allo svolgimento di tali attività non dispongono di propri veicoli e pertanto, (caso unico nel sistema Albo gestori ambientali), è possibile iscrivere tali soggetti senza che il relativo provvedimento riporti i dati identificativi dei veicoli.In sintesi otterranno un’iscrizione non operativa che verrà attivata cioè resa operativa solo in un eventuale secondo momento ovvero quando il soggetto presenterà domanda di utilizzazione/integrazione di mezzi che vorrà utilizzare nelle giornate stabilite per la raccolta organizzata secondo la procedura sopra descritta. A completamento della disciplina di questa nuova sottocategoria il Comitato nazionale il 31 luglio 2018 ha emanato due nuove delibere ovvero la delibera n.6 con la quale si è provveduto alla sostituzione dell’allegato B alla delibera n.4 del 4 giugno 2018 ovvero il modello di variazione dell’iscrizione per l’inserimento temporaneo dei veicoli e la delibera n.5 con cui l’Albo ha adottato il modello di provvedimento di iscrizione nella sottocategoria 2-ter, allegato A, ed il modello di provvedimento di diniego dell’iscrizione nella medesima categoria, allegato B.

 

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Leonardo Di Cunzolo

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