Sottoscrizione degli accertamenti


La delega impersonale annulla l`atto
Sottoscrizione degli accertamenti
L'avviso di accertamento e' l'atto conclusivo del procedimento di verifica o di controllo presso l'Ufficio Finanziario. Ai sensi dell'Art.42 del DPR 600/73, gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti:
- dal capo dell'Ufficio
- o dall'altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di legge che sono state applicate, con distinti riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzione e detrazioni.

L'accertamentto e' nullo:
- se non reca la motivazione come sopra descritta;
- se ad esso non e' allegata la documentazione in esso richiamata;
- se risulta privo della sottoscrizione del capo dell'Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

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di Comm. Emanuela CAROCCI

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