Sottotetto: abusi edilizi


Qual è la multa da pagare se si realizza un sottotetto più alto di quello regolarmente assentito
Sottotetto: abusi edilizi
La legge 392 del 27/07/78 art. 33 prevede che "Qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori.

L’ammontare della sanzione, quindi è pari al doppio del costo di produzione moltiplicato per la superficie convenzionale della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire.

Se si trasforma un volume tecnico (un sottotetto) in un vano abitabile, senza aumentare la superficie, ma aumentando la volumetria?
La risposta è nella Sentenza 2980/2015 del Consiglio di Stato.

Il caso in esame riguarda la realizzazione di un fabbricato di altezza superiore a quella assentita. Non essendo possibile la demolizione della parte abusiva, senza pregiudizio per la parte conforme ai titoli edilizi rilasciati, il Comune ordina l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
Per il cacolo della sanzione, il Comune fa riferimento a tutto il volume del sottotetto (non solo alla parte realizzata in difformità dal titolo abilitativo).
Presentato ricorso al TAR Veneto, il responsabile chiede l’annullamento della sentenza concernente la quantificazione della sanzione prevista per l’abuso edilizio commesso.
A suo avviso, la multa deve essere di importo inferiore poiché il D.P.R. 380/2001 stabilisce che sono sanzionabili gli abusi edilizi che comportano incrementi di carico urbanistico e questi possono verificarsi solo nel caso in cui viene realizzata una maggiore superficie senza titolo e non una maggiore altezza.

Il Tar prima e il Consiglio di Stato poi respingono il ricorso presentato e confermano di dover calcolare la multa su tutto il volume del sottotetto, poiché i lavori realizzati abusivamente hanno comportato l’utilizzo del volume a fini residenziali, determinando un cambio di destinazione urbanistica anche per la parte realizzata in conformità ai titoli abilitativi.

In pratica, il cambio di altezza dell’edificio ha determinato l’abitabilità del sottotetto, che altrimenti, in base al progetto approvato, sarebbe risultato un volume tecnico.

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di Geom. Santoriello

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