Sottrazioni di cassa da parte del dipendente


E’ lecito l’impiego di investigatori privati per documentare eventuali sottrazioni di cassa da parte di dipendenti
Sottrazioni di cassa da parte del dipendente
Corte di Cassazione n. 25674, del 4 dicembre 2014.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 25674, del 4 dicembre 2014, conferma l’orientamento ormai consolidato che ritiene leciti i controlli da parte del datore di lavoro effettuati avvalendosi di agenzia investigativa, con lo scopo di documentare gli illeciti del lavoratore che non riguardino il mero inadempimento della prestazione, ma incidano sul patrimonio aziendale.

Viene pertanto ritenuto legittimo il licenziamento intimato per giusta causa alla cassiera sorpresa da investigatori, incaricati dal datore che nutriva dubbi, basati su circostanziati elementi di fatto, a sottrarre somme non contabilizzate.

Nel caso di specie è stata altresì ritenuta non sproporzionata la sanzione del licenziamento per giusta causa, giustificata nella sua gravità dall’accertata reiterazione del fatto (le somme erano state sottratte due volte a distanza di sole 48 ore) e delle funzioni particolarmente delicate e di responsabilità dell’addetta alla cassa: elementi che fanno venir meno il legame fiduciario alla base del rapporto di lavoro subordinato.

Se ne deduce pertanto che le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970, nel delimitare - a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali - la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi - e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3) -, non precludono in alcun modo il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale, ad esempio, un’agenzia investigativa) diversi dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale.
Conseguentemente, la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento sul presupposto che, nel caso in esame, si era «trattato di controlli diretti a verificare eventuali sottrazioni di cassa» e quindi con scopo di salvaguardia del patrimonio aziendale.

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di Stelvio Seclì

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