Sovraindebitamento: facilitazioni all’accesso delle procedure e di pace con il fisco
Con due specifiche norme, è più semplice e trasparente l’accesso alle procedure di sovraindebitamento per le società ed i soci illimitatamente responsabili.
Ai fini della composizione della crisi d’impresa il debitore può far ricorso:
- all’accordo di ristrutturazione che costituisce uno strumento negoziale che permette all’imprenditore in stato di crisi di concordare con i creditori, purché rappresentanti almeno il 60% del totale, le modalità attraverso le quali riportare l’attività aziendale ad una condizione di normalità;
- al concordato preventivo che è una procedura concorsuale che può essere utilizzata sia per superare lo stato di crisi (c.d. concordato in continuità) sia ai fini liquidatori (c.d. concordato liquidatorio).
Di particolare favore è la disciplina che prevede la possibilità per il tribunale di omologare l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
In questo caso è importante impostare l’accordo in maniera tale da far emergere i vantaggi della procedura di sovraindebitamento rispetto alla liquidazione.
Per favorire l’accordo è sempre favorevole inserire della finanza esterna, ossia risorse finanziarie apportate da terzi (né soci né amministratori).
Si ricorda che l’accordo può essere proposto proseguendo l’attività in maniera diretta o indiretta, ma in ogni caso è vista con maggiore favore la prosecuzione dell’attività sociale.
Per i soci, per la sola parte dei debiti estranei alle finalità sociali della società in cui sono soci o proprietari, possono presentare il cosiddetto Piano del Consumatore.
Inoltre, l’accordo di composizione della crisi proposta dalla società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Un'ulteriore possibilità di scelta per consumatori ed aziende è quella di prevedere il rimborso alla scadenza delle rate convenute nei piani di finanziamenti garantiti da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore o sui beni strumentali all’esercizio dell’impresa, se gli stessi, alla data del deposito della proposta, hanno adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice autorizza al pagamento del debito.
Esiste anche una conferma che In molti Tribunali era già riconosciuta, ovvero la possibilità che il piano del consumatore prevedesse la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno. Con la legge 176 del 2020, viene modificato l’articolo 8 L. 3/2012 per sancire in modo definitivo questa possibilità.
Altro aspetto rilevante è la preclusione all’accesso del consumatore solo quando egli ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Per gli accordi di ristrutturazione è precluso l’accesso solo per gli atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
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