Sovraindebitamento: non facciamoci opprimere dai debiti!
Stiamo attraversando una fase storica che mai si era presentata nel passato. Problemi economici e finanziari portano troppo spesso privati ed imprenditori ad essere sopraffatti dai debiti; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita del lavoro, spese conseguenti a fatti sopravvenuti e imprevisti, quali ad esempio spese mediche per malattie croniche o spese per separazioni o divorzi, verifiche fiscali, iscrizioni a ruolo di somme dovute all'Agente della Riscossione per debiti tributari / sanzioni amministrative / bolli auto ecc., mancati pagamenti delle rate di mutuo.
Il legislatore in passato con la Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ha introdotto una procedura per aiutare quei soggetti sovraindebitati che non hanno più modo di pagare i loro debiti.
Oggi come oggi, seppur la Legge sopra richiamata sia già stata utilizzata in passato, è di gran lunga tornato in auge l'utilizzo degli strumenti in essa previsti.
Per tutte quelle situazioni di sovraindebitamento di soggetti privati o non fallibili, ossia quelle situazione che l'art. 6 comma 2, lettera a) della Legge sopra richiamata definisce come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”, viene previsto un istituto per potersi “risollevare” dai vecchi debiti, falcidiare e/o rateizzare parte di essi, così da evitare procedure esecutive che più di una volta hanno messo in ginocchio diversi consumatori ed imprenditori.
Gli istituti previsti dalla norma sono tre: il piano del consumatore, l'accordo del debitore e la liquidazione del patrimonio. Tutte le procedure vengono gestite dall'Organismo di Composizione della Crisi competente per territorio che provvede altresì a nominare un Gestore della Crisi che deve seguire tutte le fasi delle varie procedure.
Al piano del consumatore possono accedere solo quei soggetti privati, ossia i consumatori, che hanno assunto debiti esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale.
Parliamo, quindi, di debiti contratti per esigenze personali che a causa di situazioni sopravvenute, come ad esempio la perdita del lavoro, non sono più sostenibili.
In questo caso la meritevolezza del debitore, la convenienza e la fattibilità del piano vengono valutate esclusivamente dal giudice, senza il parere dei creditori che, in caso positivo, omologa la falcidia, rendendo i creditori vincolati alla sua decisione.
Nell'istituto di accordo del debitore, invece, vi possono rientrare anche i soggetti non fallibili sovraindebitati, imprenditori o professionisti, che si trovano in situazione di perdurante squilibrio o definitiva incapacità di adempiere.
In questo caso, una volta che il giudice constata la non esistenza di condizioni ostative, il piano viene sottoposto al giudizio dei creditori che si devono esprimere in merito all'accettazione dello stesso con una soglia minima del 60% di pareri favorevoli e l'assunto del silenzio assenso.
La liquidazione del patrimonio, come suggerisce la parola stessa, consiste invece nella nomina di un liquidatore che provvede ad individuare e liquidare il patrimonio del debitore e a pagare i creditori con il ricavato.
Tutte le procedure sopra citate permettono, quindi, al debitore di poter, con un solo procedimento, definire tutti i propri debiti (ma è permesso pure definire solo parte di essi a determinate condizioni) in proporzione alle proprie capacità patrimoniali e retributive, consentendo così di liberare la mente a chi è oppresso dai debiti, e consentendo, altresì, per le imprese rientranti nelle casistiche sopra descritte, di poter ridefinire la propria situazione debitoria e garantire al contempo la continuità dell'operatività.
Va da sé che i procedimenti sopra descritti sono stati sommariamente esposti, fermo restando che da un punto procedurale il meccanismo è ben più complesso, quindi risulta fondamentale che chiunque intenda aderirvi si avvalga di professionisti esperti che possano, in collaborazione con l'Organismo della Crisi, gestire al meglio le problematiche al fine di raggiungere la migliore soluzione possibile.
Il tutto chiaramente comporta costi contenuti in relazione alla complessità della pratica (prendendo ad esempio a riferimento un concordato), in quanto i procedimenti sono finalizzati ad aiutare soggetti in difficoltà e in quest'ottica deve andare pure il compenso dei professionisti coinvolti.
Articolo del: