Spese di custodia dei veicoli sequestrati


Opposizione al decreto di liquidazione delle spese di custodia dei veicoli oggetto di sequestro penale
Spese di custodia dei veicoli sequestrati
Nel caso di ricorso avverso il decreto di liquidazione delle spese di custodia per i beni oggetto di sequestro penale, si segnala l’intervento della Corte Costituzionale che con sentenza depositata il 12 maggio 2016 ha chiarito qual è il termine per proporre opposizione , ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Il testo originario dell’art. 170 prevedeva, al comma 1, che «Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato [...] il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, al presidente dell’ufficio giudiziario competente».

Detta disposizione è stata aggiornata con l’ art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ora solamente prevede che «avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, [...] il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono porre opposizione» e che «L’opposizione è disciplinata dall’articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150».

A sua volta, anche il predetto art. 15 non fa, però, menzione alcuna del termine perentorio originariamente previsto per la proposizione della opposizione di che trattasi.

Sono sorte quindi diverse interpretazioni in punto di termine a ricorrere che oggi hanno trovato autorevole arresto nella pronuncia del giudice costituzionale.

La Corte infatti ha chiarito che il decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario - emesso dal giudice che lo ha nominato ed opponibile (ex art. 15, comma 2, del predetto decreto legislativo) innanzi al capo dell’ufficio cui appartiene quel magistrato - debba considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater cod. proc. civ. con la conseguenza che anche per l’atto di opposizione il termine per proporre opposizione è quello di trenta giorni.

Ricordiamo che l’iter processuale delle opposizioni alla liquidazione delle spese di custodia è regolato dal rito sommario di cognizione.

Il ricorso è proposto al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato e le parti possono stare in giudizio personalmente senza necessità di assistenza di difensore.

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di avv. Giuseppe Altieri

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