Spese di recupero coattivo dei veicoli confiscati


Qual è l'autorità obbligata al pagamento delle spese di recupero del veicolo confiscato e precedentemente affidato al trasgressore
Spese di recupero coattivo  dei veicoli confiscati
In punto applicazione dell’art. 213 codice della strada sussistono difficoltà interpretative con riferimento alla individuazione del soggetto su cui gravano le spese di recupero coattivo dei mezzi oggetto di provvedimento di confisca definitiva.

L’art. 213 codice della strada prevede che il recupero coattivo debba essere effettuato "a cura dell’organo accertatore e a spese del custode".

La richiamata disposizione normativa, integrata con i principi generali che regolano il rapporto obbligatorio, è tale da non lasciare dubbio sul fatto che grava sul ministero dell’interno l’obbligo dell’anticipazione delle spese di recupero coattivo salvo poi il diritto di rivalsa nei confronti del trasgressore inadempiente.

La norma, infatti, impone che il recupero avvenga "a cura dell’organo accertatore", soggetto che, agendo con poteri autoritativi, dovrà munirsi di tutti gli strumenti necessari per l’apprensione coattiva, sostenendone i costi, ivi compresi quelli di recupero a mezzo del custode acquirente.

L’aggiunta "spese a carico del custode" non costituisce altro che il presupposto giuridico sulla base del quale l’organo accertatore, che ha curato il recupero coattivo, possa poi procedere a richiederne il pagamento.

In nessun caso può ritenersi che il recupero coattivo possa determinare il sorgere un rapporto obbligatorio privatistico tra custode acquirente e custode del veicolo confiscato: non sussiste alcun rapporto contrattuale, né è configurabile una ipotesi di gestione di affari altrui ovvero una figura anomala di obbligazione propter rem.

Al contrario è pacifico l’instaurarsi di rapporto contrattuale tra organo accertatore e custode acquirente chiamato a supportare l’attività di recupero coattivo.

Interpretazione questa presa in considerazione dal ministero dell’Interno che, con nota del 27 aprile 2010, nel riconoscere le "rilevanti difficoltà da parte del custode acquirente nel recuperare i propri crediti nei confronti dei trasgressori inadempienti" ha suggerito di valutare "l’opportunità, secondo quanto prospettato dall’Agenzia del Demanio con nota del 12 marzo 2010 e già praticato da alcune Prefetture di anticipare le somme previste in attesa di recuperale dal trasgressore con l’iscrizione a ruolo, anche in considerazione che il mancato pagamento disattende l’ordinanza di confisca disposta dal Prefetto".

Orientamento conforme al dettato normativo, ribadito con successiva nota ministeriale del 17 febbraio 2016 sulla quale peraltro concorda l’Agenzia del Demanio.

Sulla scorta di tale quadro normativo, anche alla luce dell’autorevole interpretazione data dal Ministero dell’Interno, il custode dovrà predisporre una richiesta di pagamento, richiamando le citate note del ministero dell’interno, da inviare alla prefettura di competenza e nel caso di risposta negativa non rimane altro che adire l’autorità giudiziaria.


Avv. Giuseppe Altieri

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di avv. Giuseppe Altieri

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