Spese straordinarie per figli di coniugi separati
Obbligo di concertazione tra i genitori anche quando le spese non siano relative a questioni di maggior importanza per i figli
Con riferimento alle spese straordinarie necessarie per i figli il regime di affido condiviso prevede, di regola, un obbligo di concertazione tra i genitori, anche quando dette spese non siano relative a questioni di maggior importanza per i figli.
Ritiene la Corte di Cassazione (sentenza n. 8/2018) che "la mera violazione dell’obbligo di consultare il genitore non convivente non legittimi, di per sé, la pretesa di quest’ultimo di sottrarsi all’obbligo di contributo nella misura stabilita, discendendo lo stesso non già da un vincolo di natura contrattuali (ossia che presupponga la conforme volontà dell’obbligato), ma da presupposti oggettivi, previsti implicitamente dalla legge nell’interesse superiore del minore..., ossia l’effettività della spesa (dunque, la prova che sia stata sostenuta), la sua proporzionalità rispetto alla complessiva situazione economica dei genitori e, soprattutto, la sua utilità allo sviluppo fisico o psichico del figlio nel cui interesse la spesa viene effettuata".
Ritiene la Corte di Cassazione (sentenza n. 8/2018) che "la mera violazione dell’obbligo di consultare il genitore non convivente non legittimi, di per sé, la pretesa di quest’ultimo di sottrarsi all’obbligo di contributo nella misura stabilita, discendendo lo stesso non già da un vincolo di natura contrattuali (ossia che presupponga la conforme volontà dell’obbligato), ma da presupposti oggettivi, previsti implicitamente dalla legge nell’interesse superiore del minore..., ossia l’effettività della spesa (dunque, la prova che sia stata sostenuta), la sua proporzionalità rispetto alla complessiva situazione economica dei genitori e, soprattutto, la sua utilità allo sviluppo fisico o psichico del figlio nel cui interesse la spesa viene effettuata".
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