Spese straordinarie per i figli


Obblighi di informazione preventiva: insussistenza
Spese straordinarie per i figli
La Corte Suprema di Cassazione nell’ordinanza resa il 15/5/2018, depositata il 12/6/2018, ha confermato il proprio precedente orientamento, affermando ancora che, in tema di separazione, deve ritenersi escluso che il genitore presso il quale siano collocati i figli minori sia tenuto ad informare preventivamente l’altro coniuge ed a concordare preventivamente con lo stesso il compimento di scelte produttive di spese straordinarie, osservando che l’art. 155 (oggi, art. 337 - ter), terzo comma, cod. civ. consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto con riguardo alle "decisioni di maggiore interesse", e concludendo quindi che, negli altri casi, il coniuge non collocatario è tenuto al rimborso delle predette spese, a meno che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso".
La Cassazione, dunque, rimarca l’insussistenza di un obbligo di informazione.
Il genitore non collocatario dovrà considerare con la massima attenzione anche l’attuale formulazione dell’art. 570 bis c.p. (in vigore dal 6/4/2018) in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio: in caso di sottrazione ai predetti obblighi il responsabile sarà condannato alla pena prevista dall’art. 570 c.p. (carcere fino ad un anno o multa fino a € 1.032,00).
La norma, così modificata, si applica pertanto al coniuge che si sottragga all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero violi gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

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di Avv. Gianna Manferto

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