Spesometro 2016: proroga e ravvedimento operoso


Mini-proroga per chi liquida l'IVA mensilmente e ravvedimento per omessa, tardiva o insufficiente comunicazione
Spesometro 2016: proroga  e ravvedimento operoso
Con la pubblicazione di un comunicato stampa dell'8 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate concede una mini-proroga per chi liquida l'IVA mensilmente: tutti i soggetti tenuti al cd. Spesometro, hanno tempo fino al 20 aprile per inviare la propria comunicazione polivalente. La proroga per l'invio delle comunicazioni polivalenti con il cd. Spesometro 2016 riguarda solo i soggetti tenuti all'invio della comunicazione che liquidano l'IVA mensilmente. Per loro infatti, la scadenza slitta dall’11 al 20 aprile 2016, insieme ai contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente. Tale slittamento della scadenza, è una vera e propria proroga e che quindi non vi saranno sanzioni per ritardi e omessa presentazione della comunicazione entro la scadenza ordinaria.

Tuttavia, per i contribuenti obbligati all'invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA che non presentano lo Spesometro 2016 entro il 20 aprile o lo presentano in ritardo oltre il suddetto termine, c'è la possibilità di rimediare l'omessa, tardiva o insufficiente comunicazione mediante l'istituto del ravvedimento operoso spesometro 2016 previsto dall'Agenzia delle Entrate.
Pertanto, prima che vengano effettuati i controlli formali da parte dell'Anagrafe Tributaria, il contribuente può regolarizzare lo Spesometro non presentato o presentato in ritardo, con il ravvedimento operoso mediante il pagamento di una sanzione ridotta calcolata in base ai giorni di ritardo, interessi di mora sul tasso legale e presentando la comunicazione spesometro omessa con l'invio del modello polivalente.

Per utilizzare il ravvedimento operoso, i contribuenti che hanno commesso la violazione, devono pagare la sanzione ridotta mediante il modello f24 Agenzia delle Entrate indicando il relativo codice tributo 8911 e l'anno di riferimento 2016.
Per i soggetti che non provvedono ad inviare l'elenco delle operazioni rilevanti ai fini IVA entro le scadenze fissate dall'Agenzia delle Entrate si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e quindi una sanzione da Euro 258 ed un massimo di Euro 2.065.

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di Studio Molinaro

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